Piscine
Che cos'è
È definita piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative e sportive.
La Legge Regionale Toscana n. 8/2006, modificata dalla L.R. n. 84/2014, esclude dalla sua disciplina le piscine destinate ad usi speciali (quali quelle collocate all’interno di strutture di cura, riabilitazione, estetiche, termali), per le quali è prevista una normativa specifica, mentre si applica sia alle piscine ad uso pubblico sia alle piscine ad uso esclusivamente privato.
In particolare, relativamente alle piscine destinate ad uso pubblico, la norma regionale distingue tra:
- piscine pubbliche e private aperte al pubblico;
- piscine private ad uso collettivo, ovvero quelle inserite in strutture adibite, in via principale, ad altre attività ricettive, quali alberghi, campeggi, strutture agrituristiche e simili, nonché quelle a servizio della collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa;
- impianti finalizzati al gioco acquatico.
Le piscine che rientrano nella prima e nella terza tipologia sono sottoposte ad un regime autorizzatorio (art. 13 della L.R. Toscana n. 8/2006); la richiesta deve essere presentata al Comune nel quale ha sede l’impianto e l’autorizzazione è rilasciabile solo previo parere dell’Azienda USL competente, espresso a seguito di opportune verifiche di conformità dell’impianto alle disposizioni contenute nella Legge Regionale e nel Regolamento attuativo, approvato con D.P.G.R. n. 23R/2010 e modificato con D.P.G.R. n. 54R/2015.
Invece, l’attività relativa alle piscine che rientrano nella seconda tipologia può essere iniziata sulla base di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA); in questo caso il Comune esercita la verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA, avvalendosi dell’azienda USL competente.
Piscine con spalti
Per le piscine che siano anche impianti sportivi con spettatori, ai sensi del D.M. 18.03.1996, è necessario ottenere anche una verifica di agibilità ex art. 80 TULPS, della quale sarà dato atto nell’autorizzazione.
Requisiti
Requisiti soggettivi
- Possesso dei requisiti morali ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia) e degli artt. 11 e 92 del R.D. n.773/1931 (TULPS);
- Possesso, da parte del responsabile della piscina, dell’assistente bagnanti e dell’addetto agli impianti tecnologici dei requisiti previsti dall’art. 47 del D.P.G.R. n. 23/2010 e dall’art. 12 della L.R. 8/2006;
- Per i cittadini non UE, essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità oppure averne già richiesto il rinnovo.
Requisiti oggettivi:
- Disponibilità dei locali;
- Idonea destinazione d’uso dei locali comprovata da idoneo titolo edilizio;
- Iorrispondenza dei locali e degli impianti ai requisiti tecnico-strutturali, gestionali, e igienico-ambientali stabiliti dal D.P.G.R. n. 23R/2010 modificato con D.P.G.R. n. 54R/2015;
- Rispetto della normativa edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Conformità degli impianti tecnologici installati alla normativa vigente;
- Rispetto dei requisisti minimi delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi, stabiliti dal D.M. 18.03.1996;
- Conformità alla normativa antincendio (D.P.R. 151/2011);
- Possesso di polizza assicurativa per danni cagionati a terzi e derivanti dalle attività praticate nella struttura.
Come si ottiene
Piscine pubbliche e private aperte al pubblico o impianti finalizzati al gioco acquatico
AVVIO
Per iniziare l’attività di piscine pubbliche e private aperte al pubblico o impianto finalizzato al gioco acquatico dovrà essere inoltrata apposita Domanda di AUTORIZZAZIONE attraverso la procedura online del Sistema Telematico di Accettazione Regionale – STAR utilizzando il codice attività 93.11.21 OPZIONE AVVIO.
Allegati:
- Verifica di agibilità nel caso di impianti sportivi con spettatori, ai sensi dell’art. 80 TULPS
- Relazione tecnica in cui si attesta la rispondenza della struttura ai requisiti igienico sanitari stabiliti dal regolamento Regionale n. 23/R del 26.02.2010 mediante asseverazione del professionista abilitato, e contenente:
- la descrizione e l’ubicazione della struttura;
- le planimetrie e sezioni dei locali in scala 1:1000;
- la descrizione degli impianti di trattamento delle acque, degli impianti elettrici, termici, di ventilazione e di condizionamento dell’aria;
- il numero e la tipologia delle vasche, con l’indicazione del numero massimo di bagnanti ammissibili nell’area destinata alle attività natatorie e di balneazione;
- richiesta di parere preventivo di idoneità igienico-sanitaria da parte dell’Azienda USL Toscana Centro (contattare l’azienda ASL per la modulistica)
- Richiesta di parere preventivo di idoneità igienico-sanitaria da parte dell’Azienda USL Toscana Centro (contattare l’azienda ASL per la modulistica)
Tempi e scadenze
L’autorizzazione viene rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, previa acquisizione del parere positivo dell’Azienda USL Toscana Centro.
VARIAZIONI
Per variazioni dovrà essere inoltrata apposita comunicazione attraverso la procedura online del Sistema Telematico di Accettazione Regionale – STAR utilizzando il codice attività 93.11.21 OPZIONE VARIAZIONE – ALLEGANDO LA MODULISTICA.
Piscine private ad uso collettivo
AVVIO
Per iniziare l’attività di piscina privata ad uso collettivo è necessario inoltrare apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA esclusivamente attraverso la procedura online del Sistema Telematico di Accettazione Regionale – STAR, utilizzando il codice attività 93.11.20 – OPZIONE AVVIO.
Allegati:
- Dichiarazione dei requisiti igienico sanitari stabiliti dal regolamento Regionale 23/R del 26.02.2010 mediante asseverazione del professionista abilitato
- Planimetrie e sezioni dei locali in scala 1:1000
Tempi e scadenze
La SCIA ha efficacia immediata, pertanto l’attività può essere iniziata al momento della presentazione della stessa. Entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA l’Amministrazione, avvalendosi dell’Azienda USL Toscana Centro competente, esercita una verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento e, nel caso emergano violazioni, dispone la sospensione o la cessazione dell’attività dell’impianto.
VARIAZIONI
Per variazioni dovrà essere inoltrata apposita comunicazione attraverso la procedura online del Sistema Telematico di Accettazione Regionale – STAR utilizzando il codice attività 93.11.20 OPZIONE VARIAZIONE – ALLEGANDO LA MODULISTICA.
Note
Normativa
- Legge regionale 9 marzo 2006, n. 8, “Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio.”
- Legge regionale 16 ottobre 2018, n. 57, “Disposizioni in merito alle piscine private ad uso collettivo. Interpretazione autentica dell’articolo 14, comma 1, e dell’articolo 19, comma 1, della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8”
- Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R, “Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8”
- REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773, “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.” (TULPS)
- REGIO DECRETO 6 maggio 1940, n. 635, “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.” (Regolamento di esecuzione del TULPS)
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2001, n. 311, “Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonchè al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999).
- DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO del 18 marzo 1996, “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi.” modificato ed integrato dal D.M. 6 giugno 2005
- DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO del 19 agosto 1996, “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.” così come modificato dal D.M. 6 marzo 2001 e dal D.M. 18 dicembre 2012
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151, “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”
Responsabile
Clicca qui per visualizzare le informazioni
Allegati e documenti
Modulistica
- Addetto agli impianti tecnologici – dichiarazione sul possesso dei requisiti
- Assistente bagnanti – dichiarazione sul possesso dei requisiti
- Responsabile della piscina – delega da parte del titolare
- Responsabile della piscina – dichiarazione sul possesso dei requisiti
- VARIAZIONE responsabile piscina, addetto impianti tecnologici e/o assistente bagnanti
Altre informazioni utili
Dove andare
Clicca qui per visualizzare le informazioni



