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Residenze d’epoca

Ultimo aggiornamento: 06/11/2025

Che cos'è

Le RESIDENZE D’EPOCA rientrano tra le Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione di cui al Titolo II, Capo IV della L.R.T. 61/2024.

Sono RESIDENZE D’EPOCA le strutture ricettive, gestite in forma imprenditoriale, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal D.Lgs. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, che offrono alloggio in camere e unità abitative con o senza servizio autonomo di cucina, con il limite di venticinque posti letto.

Le residenze d’epoca possono somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti.

Disposizioni comuni a tutte le strutture ricettive

Per le disposizioni comuni a tutte le strutture ricettive, si veda l’apposita scheda: Strutture Ricettive – Informazioni generali.


Requisiti

Requisiti SOGGETTIVI

  • Il titolare della struttura ricettiva e il suo rappresentante, ai sensi dell’art. 8 del R.D. 773/1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11 e 92 del medesimo regio decreto.
  • Nel caso in cui il titolare sia una persona giuridica, è obbligatoria la designazione di un gestore, in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
  • In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti di cui al comma 1 sono posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011

Requisiti per i cittadini extracomunitari

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.

Requisiti OGGETTIVI

I locali destinati alle attività devono possedere:

  • i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
  • le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;
  • i requisiti previsti dal regolamento, approvato con D.P.G.R. 47/R/2025

L’esercizio delle attività è consentito esclusivamente in immobili e unità immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione d’uso turistico-ricettiva.

L’attività di residenza d’epoca, svolta da uno stesso soggetto, o da società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile riferibili al medesimo, in più strutture ricettive nell’ambito del medesimo edificio non può comunque superare il numero di camere e la capacità ricettiva di una singola struttura. (art. 41, comma 4 L.R.T. 61/2024)

Disposizioni transitorie (Art. 144, commi 3 e 4, L.R.T. 61/2024)

Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione:

  • Le disposizioni di cui all’art. 41, comma 3, si applicano a far data dal 1° luglio 2026. Fino a tale data le abitazioni utilizzate per le attività di cui al medesimo art. 41 possono avere, ai fini urbanistici, sia destinazione d’uso residenziale sia turistico-ricettiva.
  • Per le attività di cui all’art. 41 in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve diverse disposizioni previste dai comuni, il mutamento di destinazione d’uso delle relative abitazioni in assenza di opere edilizie verso la categoria funzionale turistico-ricettiva non comporta la corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione.

Come si ottiene

AVVIO

L’avvio dell’attività di residenza d’epoca è soggetto al regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 55.20.01R – Strutture ricettive extra-alberghiere e selezionando l’opzione: AVVIO

L’attivazione della somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti, richiederà anche la compilazione della notifica sanitaria, di cui all’endoprocedimento ASL 90 – Notifica ai fini della registrazione Reg. CE 852/2004.

Allegati alla SCIA: Planimetria descrittiva dei locali (con indicazione delle dimensioni e funzione dei vani/servizi igienici) – se non già in possesso della PA.

VARIAZIONI

  • Ogni successiva variazione relativa alla capacità ricettiva, alle dotazioni e ai servizi della struttura ricettiva, è soggetta al regime amministrativo della SCIA.
  • Ogni ulteriore variazione dei dati e delle informazioni contenute nella SCIA di avvio è soggetta al regime amministrativo della COMUNICAZIONE

La SCIA e/o la COMUNICAZIONE di variazione deve essere presentata al SUAP entro quindici giorni dal suo verificarsi tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando l’opzione: VARIAZIONE e attivando l’endoprocedimento relativo.


Note

Normativa di riferimento


Responsabile

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Modulistica


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