Residenze turistico-alberghiere (RTA)
Che cos'è
Le RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE (RTA) rientrano tra le Strutture ricettive alberghiere di cui al Titolo II, capo I della L.R.T. 61/2024.
Sono RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, ubicate in uno o più stabili, o parti di stabili, che offrono alloggio in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina e locale bagno riservato, nonché altri servizi accessori e possono somministrare alimenti e bevande e vendere al dettaglio alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di eventi, manifestazioni e convegni organizzati.
Nelle RTA sono consentite:
- l’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio);
- l’attività di vendita al dettaglio al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio) e a condizione che la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato;
- l’attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore;
- la messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni a vapore, attrezzature per attività ludico-motorie e fitness ad uso esclusivo degli ospiti, non subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista o di responsabile tecnico, né alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali.
- la predisposizione di locali destinati ad attività temporanee di smart working, che non costituiscono attività di ospitalità, entro il limite del quaranta per cento della superficie utile della struttura e per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore a nove nel corso dell’anno solare.
- Le strutture ricettive alberghiere e all’aperto possono vendere direttamente al cliente i servizi turistici in conformità alle disposizioni di cui al capo I del titolo VI dell’allegato 1 al D.Lgs. 79/2011
Nelle residenze turistico-alberghiere i clienti possono essere alloggiati anche in camere, con o senza il vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina. La capacità ricettiva di tali locali non deve risultare superiore al 40 per cento di quella complessiva dell’esercizio.
Le residenze turistico-alberghiere, in caso di interventi edilizi, possono trasformarsi in condhotel, nel rispetto della normativa statale di riferimento, e, come tali, sono soggette alla disciplina di cui all’art. 25 della L.R.T. 61/2024.
Dipendenze
Nel caso in cui l’attività ricettiva venga svolta in più stabili o parte di stabili, viene definito casa madre lo stabile in cui, oltre ai locali destinati ad alloggio per i clienti, sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria, nonché gli altri servizi generali a disposizione della clientela. Gli altri stabili sono definiti dipendenze.
Disposizioni comuni a tutte le strutture ricettive
Per le disposizioni comuni a tutte le strutture ricettive, si veda l’apposita scheda: Strutture Ricettive – Informazioni generali.
Requisiti
Requisiti SOGGETTIVI
- Il titolare della struttura ricettiva e il suo rappresentante, ai sensi dell’art. 8 del R.D. 773/1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11 e 92 del medesimo regio decreto.
- Nel caso in cui il titolare sia una persona giuridica, è obbligatoria la designazione di un gestore, in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
- In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti di cui al comma 1 sono posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011
- In caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande APERTA AL PUBBLICO è richiesto il requisito professionale di cui all’art. 12 della L.R.T. 62/2018.
Requisiti per i cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.
Requisiti OGGETTIVI
Le residenze turistico-alberghiere devono possedere i requisiti indicati nella L.R.T. 61/2024 e nel relativo Regolamento D.P.G.R. 47/R/2025, nonché rispettare le normative relative alla prevenzione incendi, alle vigenti discipline in materia urbanistico-edilizia igienico-sanitaria e di sicurezza.
Come si ottiene
AVVIO
L’avvio dell’attività di residenza turistico-alberghiera è soggetto al regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 55.10.01R – Strutture ricettive alberghiere e selezionando l’opzione: AVVIO.
VARIAZIONI
- Ogni successiva variazione relativa alla capacità ricettiva, alle dotazioni e ai servizi della struttura ricettiva, è soggetta al regime amministrativo della SCIA.
- Ogni ulteriore variazione dei dati e delle informazioni contenute nella SCIA di avvio è soggetta al regime amministrativo della COMUNICAZIONE
La SCIA e/o la COMUNICAZIONE di variazione deve essere presentata al SUAP entro quindici giorni dal suo verificarsi tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando l’opzione: VARIAZIONE e attivando l’endoprocedimento relativo.
Note
Normativa di riferimento
- Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61, “Testo unico del turismo.”
- Regolamento 11 agosto 2025, n. 47/R, “Regolamento di attuazione della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo).”
- DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222, “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.”
- REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773, “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.”
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151, “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”
Responsabile
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Allegati e documenti
Modulistica
Altre informazioni utili
- Strutture Ricettive: INFORMAZIONI GENERALI
- Regione Toscana – Il nuovo Testo unico del turismo e il Regolamento di attuazione
Dove andare
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