Reg. CE 853/2004 – RICONOSCIMENTO stabilimenti prodotti di origine animale
Che cos'è
Il riconoscimento è un obbligo che l’art. 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004 sull’igiene degli alimenti di origine animale prevede al fine di:
- Garantire informazioni aggiornate sugli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale
- Permettere controlli ufficiali e verifiche igienico-sanitarie
- Assicurare la tracciabilità degli alimenti lungo la filiera
Sono soggetti a riconoscimento, con le modalità di cui all’artt. 8 e 9 del D.P.G.R. 6/R/2026, tutti gli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale, che non contengono prodotti di origine vegetale o prodotti trasformati di origine animale individuati nell’Allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004, esclusi:
- Quelli indicati all’art. 1, comma 2 del Regolamento stesso
- Quelli indicati all’ 3 del D.P.G.R. 6/R/2026
L’istanza di riconoscimento dello stabilimento deve essere presentata dall’Operatore del Settore Alimentare (OSA) che lo controlla, prima dell’attivazione produttiva, che resta subordinata all’ottenimento del numero di riconoscimento (approval number) più comunemente conosciuto come Bollo CE.
Il riconoscimento consente la libera circolazione di alimenti di origine animale fra i Paesi dell’Unione Europea ed è assegnato in conformità ai requisiti generali contenuti nel Regolamento (CE) n. 852/2004 e a quelli specifici contenuti nel Regolamento (CE) n. 853/2004.
Requisiti
Come si ottiene
Riconoscimento e variazione della tipologia produttiva
L’ISTANZA di riconoscimento o di variazione della tipologia produttiva, che comporti l’attivazione di sezioni/attività diverse da quelle già riconosciute, è da presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del comune territorialmente competente, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività della propria attività principale, selezionando l’opzione: ADEMPIMENTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI, attivando l’endoprocedimento: ASL 34.1 – Alimenti. Riconoscimento comunitario produzione ed allegando l’apposita modulistica
Diritti ASL
Il riconoscimento è soggetto alle tariffe di cui all’Allegato 2, sezione 8, punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 32/2021, salvo quanto previsto dall’art. 6, comma 14, lett. a), b), c) e d) dello stesso decreto legislativo.
- Link tariffario
- Istruzioni per il pagamento dei diritti ASL
- Link portale IRIS per il pagamento
- Specifiche sulle tariffe
- Azienda USL Toscana Centro – D.Lgs. 32/2021 – Tariffe
Iter della pratica
La procedura di riconoscimento e di variazione per modifica della tipologia produttiva è indicata all’art. 8 del D.P.G.R. 6/R/2026 ed in sintesi prevede:
- Un primo riconoscimento condizionato rilasciato dal SUAP, di durata massima di 6 mesi, ad esito di sopralluogo e parere favorevole da parte dell’ASL, comprensivo del numero di riconoscimento assegnato dal Ministero.
- Il riconoscimento condizionato si trasforma in definitivo ad esito di ulteriore sopralluogo positivo da parte dell’ASL.
Aggiornamenti al riconoscimento
La COMUNICAZIONE di:
- Modifiche strutturali e/o impiantistiche allo stabilimento che non comportano anche una variazione della tipologia produttiva
- Variazione della ragione sociale dell’impresa
- Variazione del legale rappresentante dell’impresa
- Subingresso
- Sospensione temporanea
- Cessazione
è da presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del comune territorialmente competente, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività della propria attività principale, selezionando l’opzione: ADEMPIMENTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI, attivando l’endoprocedimento: ASL 34.1 – Alimenti. Riconoscimento comunitario produzione ed allegando l’apposita modulistica
Diritti ASL
Il riconoscimento è soggetto alle tariffe di cui all’Allegato 2, sezione 8, punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 32/2021, salvo quanto previsto dall’art. 6, comma 14, lett. a), b), c) e d) dello stesso decreto legislativo.
- Link tariffario
- Istruzioni per il pagamento dei diritti ASL
- Link portale IRIS per il pagamento
- Specifiche sulle tariffe
- Azienda USL Toscana Centro – D.Lgs. 32/2021 – Tariffe
Iter della pratica
La procedura di aggiornamento del riconoscimento è indicata all’art. 9 del D.P.G.R. 6/R/2026 ed in sintesi prevede:
- Nel solo caso di comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche allo stabilimento che non comportano anche una variazione della tipologia produttiva, l’atto di aggiornamento dell’autorizzazione è rilasciato dal SUAP, ad esito di sopralluogo e parere vincolante favorevole da parte dell’ASL.
- Negli altri casi, il rilascio diretto da parte del SUAP del relativo atto di aggiornamento dell’autorizzazione, non essendo dovuto alcun parere da parte dell’ASL.
Note
Normativa di riferimento
- Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16, “Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.”
- Regolamento (CE) n. 853/2004del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
- Regolamento 7 aprile 2026, n. 6/R, “Regolamento di attuazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, e del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano. Abrogazione del DPGR 40/R/2006.”
- DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 32, “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.” – Allegato II, sezione 8
- D.G.R.T. n. 371 del 15-04-2002, “Approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra Regione Toscana ed A.N.C.I. Federsanità relativo alle procedure per il rilascio di autorizzazioni e/o riconoscimenti comunitari di competenza dei Comuni.”
Responsabile
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Allegati e documenti
Modulistica
L’endoprocedimento ASL 34.1 NON è strutturato su STAR. Modulistica da utilizzare esclusivamente in assenza di specifica modulistica comunale pubblicata sul sito del Comune territorialmente competente:
- Reg. CE 853/2004 – ISTANZA riconoscimento
- Reg. CE 853/2004 – ISTANZA variazione tipologia produttiva
- Reg. CE 853/2004 – ISTANZA riattivazione per periodo di sospensione superiore a 24 mesi
- Reg. CE 853/2004 – COMUNICAZIONE variazioni soggettive
- Reg. CE 853/2004 – COMUNICAZIONE modifiche strutturali impiantistiche (senza variazione tipologia produttiva)
- Reg. CE 853/2004 – COMUNICAZIONE subingresso per voltura riconoscimento
- Reg. CE 853/2004 – COMUNICAZIONE sospensione e COMUNICAZIONE riattivazione per periodo di sospensione inferiore a 24 mesi
- Reg. CE 853/2004 – COMUNICAZIONE cessazione per revoca riconoscimento
Altre informazioni utili
- Documento di lavoro dei servizi della Commissione Europea – Guida all’attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
Dove andare
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