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Somministrazione temporanea di alimenti e bevande

Ultimo aggiornamento: 14/07/2025

Che cos'è

Si tratta della somministrazione di alimenti e bevande svolta in forma temporanea, ai sensi dell’ art. 52 della L.R.T. 62/2018, in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo, eventi locali straordinari oppure eventi e manifestazioni organizzate da Enti del Terzo Settore (ETS).

L’attività di somministrazione temporanea:

  • Non deve costituire la ragione esclusiva degli eventi, ad eccezione delle sagre.
  • Non può avere durata superiore a 10 giorni consecutivi o comprendenti due fine settimana consecutivi, fatta eccezione per quella svolta in occasione di manifestazioni a carattere politico, sindacale, sportivo, religioso o organizzate dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale, dalle associazioni pro-loco o da soggetti che abbiano ottenuto la relativa concessione di suolo pubblico previo esperimento di procedure di evidenza pubblica.
  • Può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione e ai locali o aree in cui questa si svolge.
  • Non può essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori.
  • Non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d’uso dei locali, delle aree e degli edifici.

Requisiti

Requisiti soggettivi morali (art. 11, L.R.T. 62/2018)

Requisiti oggettivi (art. 14 e art. 52, c. 5, L.R.T. 62/2018)

  • Rispetto delle vigenti norme in materia urbanistiche, edilizie, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
  • L’attività è soggetta a notifica sanitaria ai fini della registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004.

Come si ottiene

Soggetto organizzatore avente natura COMMERCIALE (Pratica di competenza SUAP)

Si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, da presentare con unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) online, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 56.40.01R – opzione: SEGNALAZIONE.

Eventuale endoprocedimento collegato

Soggetto organizzatore avente natura NON COMMERCIALE (Pratica NON di competenza SUAP)

Per iniziare l’attività di somministrazione temporanea in occasione di evento organizzato senza scopo di lucro da soggetto avente natura non commerciale, occorre presentare la SCIA di avvio, la notifica sanitaria e altra eventuale comunicazione collegata, direttamente AL COMUNE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.

Ai sensi del D.P.R. 160/2010 e delle “Disposizioni organizzative per l’attivazione della funzione e gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.)” approvate con Delibera di Giunta dell’Unione n. 36 del 03/10/2016, LE PRATICHE INERENTI ALLE ATTIVITA’ SENZA SCOPO DI LUCRO A CARATTERE NON COMMERCIALE, NON SONO DI COMPETENZA DEL SUAP.

Per maggiori informazioni contattare l’ufficio comunale territorialmente competente:


Note

Riferimenti normativi


Responsabile

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Allegati e documenti


Modulistica

Soggetto organizzatore avente natura COMMERCIALE (Pratica di competenza SUAP)

La SCIA unica di avvio dell’attività di somministrazione temporanea in occasioni di eventi organizzati con scopo di lucro da soggetti aventi natura commerciale è strutturata sul STAR pertanto la compilazione avviene integralmente online, sul modello fornito dallo stesso portale.

Soggetto organizzatore avente natura NON COMMERCIALE (Pratica NON di competenza SUAP)


Altre informazioni utili

Per ulteriori informazioni circa la somministrazione temporanea in occasione di evento organizzato senza scopo di lucro da soggetto avente natura NON COMMERCIALE, contattare l’ufficio comunale territorialmente competente:

 


Dove andare

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