Somministrazione al domicilio del consumatore
Che cos'è
L’attività di somministrazione presso il domicilio del consumatore, ai sensi dell’art. 47, comma 1, lett. e) della L.R.T. 62/2018, consiste nell’organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari e alle persone da lui invitate, svolto presso l’abitazione del consumatore nonché nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi di lavoro, studio, per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari.
L’attività è indicata alla sottosezione 3.1 “Altre attività di somministrazione”, punto 69 della Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016
Requisiti
Requisiti soggettivi morali (Art. 11, L.R.T. 62/2018)
- Requisiti morali di cui all’art. 71, commi da 1 a 5, del D.Lgs. 59/2010
Requisiti soggettivi professionali (Art. 12, L.R.T. 62/2018)
- Requisiti professionali di cui all’art. 71, comma 6 del D.Lgs. 59/2010
- Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale anche l’iscrizione al registro esercenti il commercio (REC), di cui alla L. 426/1971 (Disciplina del commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche oppure il superamento dell’esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l’iscrizione al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, o, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.
Requisiti per i cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.
Requisiti OGGETTIVI
- Nel caso di utilizzo di mezzo per trasporto alimenti: idoneo mezzo di trasporto per alimenti, igienicamente attrezzato.
- L’attività è soggetta a notifica sanitaria ai fini della registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004;
Tesserino di riconoscimento
Durante le operazioni di somministrazione a domicilio, l’esercente deve esporre in modo ben visibile un tesserino di riconoscimento, come descritto dal comma 3 dell’art. 77.
L’attività può essere svolta anche mediante persone incaricate in possesso dei requisiti di cui agli art. 11 e 12, al quale l’esercente rilascia un tesserino di riconoscimento come descritto dal comma 4 dell’art. 78. L’esercente comunica l’elenco delle persone incaricate all’autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale intende avviare l’attività e risponde agli effetti civili dell’attività delle medesime.
Come si ottiene
Si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, da presentare con unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per il territorio nel quale si intende avviare l’attività, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 56.21.01R – opzione: AVVIO
Eventuali endoprocedimenti collegati
- Vendita e/o somministrazione di prodotti alcolici
- Comunicazione elenco incaricati alla somministrazione – in caso di presenza di incaricati alla somministrazione presso il domicilio del consumatore, per la comunicazione dell’elenco incaricati alla vendita all’autorità di pubblica sicurezza, occorre attivare in fase di avvio in ULTERIORI PROCEDIMENTI l’endoprocedimento PS 12 ed utilizzare il modello scaricabile direttamente da STAR
In caso di variazione dell’elenco degli incaricati alla vendita, per nomina e/o cessazione di incaricati, l’esercente dovrà darne comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza per il tramite del SUAP da presentare online, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 56.21.01R – opzione VARIAZIONI attivando in ULTERIORI PROCEDIMENTI l’endoprocedimento PS 12 ed utilizzando il modello scaricabile direttamente da STAR.
Note
Riferimenti normativi
- DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59, “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.”;
- Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62, “Codice del Commercio.”
- Regolamento 9 aprile 2020, n. 23/R, “Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento 1 agosto 2006, n. 40/R, “Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.”
Responsabile
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Allegati e documenti
Modulistica
Il modello di SCIA è strutturato su STAR e pertanto compilabile direttamente online. Il modello di comunicazione dell’elenco degli incaricati alla vendita è scaricabile da STAR attivando l’endoprocedimento PS 12.
Altre informazioni utili
Dove andare
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