Somministrazione senza fini di lucro a persone ospitate o alloggiate per fini istituzionali
Che cos'è
Si tratta della forma speciale di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande SENZA FINI DI LUCRO, in favore delle persone alloggiate o ospitate PER FINI ISTITUZIONALI da ospedali, case di cura, comunità religiose, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine, strutture d’accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno, ai sensi dell’art. 53 comma 1 lettera h) della L.R. 62/2018 “Codice del Commercio”, che corrisponde al codice attività STAR: 56.20.02R.
Requisiti
Requisiti OGGETTIVI
- Locale conforme alle norme urbanistiche, edilizie, igienico sanitarie, di sicurezza e destinazione d’uso;
- Rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria di cui al Reg. CE 852/2004 e al D.P.G.R. 40/R/2006;
Requisiti SOGGETTIVI
- Requisiti di onorabilità indicati nell’articolo 11 della L.R. 62/2018
Requisiti soggettivi per i cittadini stranieri
- Per i soli cittadini non UE, possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.
Come si ottiene
La attività è soggetta a COMUNICAZIONE – da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) online, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 56.20.02R – Somministrazione senza fini di lucro per persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali in ospedali, case di cura, comunità religiose, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati e altre strutture di accoglienza o sostegno simili
Endoprocedimento collegato
- Notifica sanitaria – Vedi scheda NOTIFICA ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004)
Note
Normativa di riferimento
- Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62, “Codice del Commercio.”;
- Regolamento 9 aprile 2020, n. 23/R, “Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62”;
- DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59, “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.”;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento 1 agosto 2006, n. 40/R, “Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.”.
- D.M. 10/03/2020, “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari.”
- Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. 176212 del 25/09/2025, “Circolare avente ad oggetto il D.M. 10 marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 90 del 4 aprile 2020, avente ad oggetto i Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari”
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