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Attività di somministrazione non soggette a requisiti comunali

Ultimo aggiornamento: 30/05/2025

Che cos'è

Si tratta della forma speciale di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 53 comma 1 lettere a), b), c), c bis), d), f), i), j) della L.R. 62/2018 “Codice del Commercio” che corrisponde al codice attività STAR: 56.20.01R,  svolte:

Lett. a) – CONGIUNTAMENTE ad altra attività PREVALENTE di:

  • spettacolo, trattenimento e svago, esclusa la semplice musica di accompagnamento e compagnia
  • sale da ballo, sale da gioco, locali notturni
  • stabilimenti balneari, impianti sportivi
  • cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d’arte
  • alberghi con ristorante
  • all’interno di quartieri fieristici o di spazi fieristici

L’attività congiunta di cui al comma 1, lettera a), si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l’esercizio dell’attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi.

Lett. b), c), c-bis) – In esercizio posto in AREE DI SERVIZIO, nelle STAZIONI o nei MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO:

  • in area di servizio di impianto di distribuzione carburanti
  • all’interno di stazione ferroviaria
  • all’interno di stazione aeroportuale
  • all’interno di stazione marittima
  • nei mezzi di trasporto pubblico

Lett. d) – In EMPORIO POLIFUNZIONALE (di cui all’art. 25 della L.R. 62/2018)

Lett. f) – In MENSE e in BAR AZIENDALI 

Lett. j) – In ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA (di cui all’art. 101) ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera f) del D.L. 42/2004:

  • Museo
  • Biblioteca
  • Archivio
  • Area Archeologica
  • Parco Archeologico
  • Complesso monumentale

Requisiti

Requisiti OGGETTIVI

  • Locale conforme alle norme urbanistiche, edilizie, igienico sanitarie, di sicurezza e destinazione d’uso;
  • Rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria di cui al Reg. CE 852/2004 e al D.P.G.R. 40/R/2006;
  • Conformità del locale al D.M. 564/92 e ss.mm.ii. sulla sorvegliabilità

Requisiti SOGGETTIVI

  • Requisiti di onorabilità indicati nell’articolo 11 della L.R. 62/2018
  • Requisiti professionali indicati nell’articolo 12 della L.R. 62/2018, per le SOLE attività di cui all’articolo 53, comma 1, lettere a), b), c), d).

Requisiti soggettivi per i cittadini stranieri

  • Per i soli cittadini non UE, possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.

Come si ottiene

Si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990) – da presentare con unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) online, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 56.20.01R – Somministrazione in distributori di carburanti, stazioni, mezzi di trasporto, locali di spettacolo e di intrattenimento, stabilimenti balneari, alberghi con ristorante ecc. (art. 53 comma 1 lettere a), b), c), c bis), d), f), i), j) l.r. 62/2018)

Endoprocedimenti collegati

La SCIA ha efficacia immediata. Il Comune può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, salvo che l’interessato provveda a conformare l’attività alla normativa vigente, ai sensi dell’art. 19, comma 3 della L. 241/1990.


Note

Normativa di riferimento

  • Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62, “Codice del Commercio.”;
  • Regolamento 9 aprile 2020, n. 23/R, “Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62”;
  • DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59, “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.”;
  • Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari.
  • Regolamento 7 aprile 2026, n. 6/R, “Regolamento di attuazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, e del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano. Abrogazione del DPGR 40/R/2006.”
  • DECRETO del MINISTERO DELL’INTERNO 17 dicembre 1992, n. 564, “Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.”

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