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Licenza di spettacolo viaggiante

Ultimo aggiornamento: 12/08/2025

Che cos'è

Ai sensi dell’art. 2 della L. 337/1968 sono considerati spettacolo viaggiante le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all’aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’art. 4 della L. 18 marzo 1968 n. 337 e sono suddivise in 6 sezioni:

  • Sezione I – Piccole, medie e grandi attrazioni;
  • Sezione II – Balli a palchetto o balere;
  • Sezione III – Teatri viaggianti;
  • Sezione IV – Circhi equestri;
  • Sezione V – Esibizioni moto-auto acrobatiche;
  • Sezione VI – Spettacolo di strada (esclusi dall’obbligo di licenza).

Sono esclusi dalla disciplina degli spettacoli viaggianti gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

Per svolgere l’attività di spettacoli viaggianti occorre essere in possesso di licenza/autorizzazione ex art. 69 R.D. 773/1931 (TULPS). e fare riportare sulla autorizzazione le attività / attrazioni di cui si ha disposizione.

Coloro che intendono volgere l’attività di spettacolo viaggiante su tutto il territorio nazionale con le attrazioni inserite nell’elenco del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, richiede al Comune di residenza o al Comune della sede legale dell’impresa, la licenza art. 69 TULPS, che abilita il titolare a svolgere l’attività su tutto il territorio nazionale.

Ogni volta che l’attività viene svolta in un nuovo comune, è necessario presentare la licenza alle autorità locali per l’autorizzazione / SCIA specifica dell’area e il controllo di sicurezza.


Requisiti

Requisiti SOGGETTIVI

Requisiti OGGETTIVI

  • Attrazioni inserite nell’elenco del Ministero per i Beni e le Attività e munite di codice identificativo. Per la registrazione e l’assegnazione del codice identificativo delle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante si rimanda alla scheda: Spettacolo viaggiante – REGISTRAZIONE e CODICE attrazione

Come si ottiene

Licenza (ex art. 69, TULPS)

La ISTANZA deve essere presentata al Comune per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), entrando con il codice attività: 90.04.03R – Spettacoli viaggianti, scegliendo l’opzione: AVVIO ed allegando la relativa modulistica.

Allegati

Modifiche

La ISTANZA per modifiche deve essere presentata al Comune per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), entrando con il codice attività: 90.04.03R – Spettacoli viaggianti, scegliendo l’opzione: VARIAZIONE, attivando l’endoprocedimento consigliato: Altra tipologia di variazione e allegando la relativa modulistica.

Allegati


Note

Normativa di riferimento


Responsabile

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Allegati e documenti


Modulistica

L’istanza per l’ottenimento della licenza ai sensi dell’art. 69 del TULPS, così come l’istanza di variazione alla licenza per modifiche NON sono strutturate su STAR. Utilizzare i seguenti modelli solo se non presenti sul sito del Comune territorialmente competente i corrispettivi:


Altre informazioni utili

Sito web del Ministero della Cultura:

Comuni componenti l’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese:


Dove andare

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Sviluppo Economico