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Studi medici e odontoiatrici soggetti a SCIA

Ultimo aggiornamento: 17/06/2025

Che cos'è

La Legge Regionale n. 51 del 5 agosto 2009 (e successive modifiche e integrazioni) e il Regolamento attuativo n. 79/R del 17 novembre 2016 disciplinano l’apertura e l’esercizio delle strutture sanitarie private e degli studi professionali.

L’attuale normativa individua gli studi medici ed odontoiatrici soggetti ad autorizzazione e quelli che, erogando prestazioni a minore invasività, devono presentare la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), come previsto dalla L. 241/90 e s.m.i.

L’allegato C del regolamento attuativo – sostituito con D.P.G.R. 16 SETTEMBRE 2020, N. 90/R, ART. 36 – specifica quali sono i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici per l’apertura degli studi soggetti a SCIA .

Sono tenuti a presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività):

  • Gli studi medici ed odontoiatrici che erogano prestazioni diagnostiche e terapeutiche a minore invasività che non comportano rischio per la sicurezza del paziente, individuate con la lettera M del Catalogo Regionale delle prestazioni e nei relativi allegati al decreto dirigenziale 16269/2020;
  • Gli studi medici che effettuano solo visite o diagnostica strumentale non invasiva e complementare all’attività clinica;
  • Gli studi associati e società tra professionisti di altre professioni sanitarie.

Requisiti


Come si ottiene

La SCIA è presentata al Comune nel cui territorio lo studio professionale ha sede tramite il SUAP, esclusivamente per via telematica, tramite il Sistema Telematico di Accettazione regionale (STAR), utilizzando i seguenti codici – IL MODELLO DI SCIA DA UTILIZZARE È SCARICABILE NELLA SCHEDA RELATIVA ATTIVATA:

  • 86.21.01R – Medici che erogano visite o diagnostica strumentale non invasiva complementare all’attività clinica senza refertazione per terzi (ex attività libera) – Mod. 0: SCIA semplificata 
  • 86.21.02R – Studi medici con diagnostica strumentale non invasiva finalizzata a refertazione per terzi – Mod. 4: Studio Singolo – Mod. 6: Studio Associato
  • 86.21.03R – Medici e odontoiatrici che erogano visite o diagnostica strumentale non invasiva complementare all’attività clinica senza refertazione per terzi – Mod. 4: Studio Singolo – Mod. 6: Studio Associato
  • 86.22.10R – STP e Studi associati di altre professioni sanitarie – Mod. 6: Studio Associato
  • 86.22.11 – Studi medici che erogano prestazioni di chirurgia a minore invasività – Mod. 4: Studio Singolo – Mod. 6: Studio Associato

Note

Normativa di riferimento

  • Legge regionale 5 agosto 2009, n. 5, “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento.”;
  • Regolamento 17 novembre 2016, n. 79/R, “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.”;
  • Decreto Dirigenziale n.16269 del 14-10-2020, “Catalogo unico regionale prestazioni ambulatoriali Versione 2.11”;
  • Regolamento 16 settembre 2020, n. 90/R, “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 , approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell’ 11 agosto 2020.” – Allegato C

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