Vendita a domicilio
Che cos'è
L’attività di VENDITA PRESSO IL DOMICILIO DEL CONSUMATORE rientra nelle forme speciali di vendita di cui al Titolo II, Capo IX della L.R.T. 62/2018, è descritta agli artt. 77, 78 e consiste nella vendita al dettaglio effettuata da un’impresa tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale.
L’attività è censita alla sottosezione 1.11.5, ai punti 50, 51 e 52 della Tabella A, allegata al D.Lgs. 222/2016 (Madia 2).
Requisiti
Requisiti soggettivi morali (art. 11, L.R.T. 62/2018)
- Requisiti di cui all’art. 71, commi da 1 a 5, del D.Lgs. 59/2010
Requisiti soggettivi professionali per settore ALIMENTARE (art. 12, L.R.T. 62/2018)
- Requisiti di cui all’art. 71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010
- Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale anche l’iscrizione al registro esercenti il commercio (REC), di cui alla L. 426/1971 (Disciplina del commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche oppure il superamento dell’esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l’iscrizione al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, o, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.
Requisiti oggettivi
- L’attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti di polizia urbana, annonaria e di igiene e sanità, e nel rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali.
- L’attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai fini della registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004.
Tesserino di riconoscimento (Artt. 77 e 78, L.R.T. 62/2018)
Durante le operazioni di vendita e di raccolta di ordinativi di acquisto l’esercente deve esporre in modo ben visibile un tesserino di riconoscimento, come descritto dal comma 3 dell’art. 77. L’attività può essere svolta anche mediante persone incaricate in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11 e, ove richiesti, di cui all’articolo 12, al quale l’esercente rilascia un tesserino di riconoscimento come descritto dal comma 4 dell’articolo 78. L’esercente comunica l’elenco delle persone incaricate all’autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale intende avviare l’attività e risponde agli effetti civili dell’attività delle medesime.
Come si ottiene
Avvio
L’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetto a SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, da presentare con unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per il territorio nel quale si intende avviare l’attività, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 47.99.01R – opzione AVVIO.
Elenco incaricati alla vendita
In caso di utilizzo di incaricati alla vendita, per la comunicazione dell’elenco incaricati alla vendita all’autorità di pubblica sicurezza, occorre attivare in fase di avvio in ULTERIORI PROCEDIMENTI l’endoprocedimento PS 11 ed utilizzare il modello scaricabile direttamente da STAR.
In caso di variazione dell’elenco degli incaricati alla vendita, per nomina e/o cessazione di incaricati, l’esercente dovrà darne comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza per il tramite del SUAP da presentare esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 47.99.01R – opzione VARIAZIONI attivando in ULTERIORI PROCEDIMENTI l’endoprocedimento PS 11 ed utilizzando il modello scaricabile direttamente da STAR.
Note
Normativa di riferimento:
- Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62, “Codice del Commercio.”
- Regolamento 9 aprile 2020, n. 23/R, “Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio).”
- DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59, “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.” – Art. 69
- DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222, “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.” – Tabella A, punti 50, 51 e 52
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento 1 agosto 2006, n. 40/R, “Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.”
Responsabile
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Allegati e documenti
Modulistica
Il modello di SCIA è strutturato su STAR e pertanto compilabile direttamente online. Il modello di comunicazione dell’elenco degli incaricati alla vendita è scaricabile da STAR attivando l’endoprocedimento PS 11.
Altre informazioni utili
Dove andare
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