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Vendita di cose antiche e usate

Ultimo aggiornamento: 15/07/2025

Che cos'è

Registro delle operazioni

L’attività di vendita di cose antiche e usate era disciplinata dall’art. 126 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e non poteva essere esercitata senza averne fatta preventiva dichiarazione all’autorità locale di pubblica sicurezza (poi il SUAP), che ne rilasciava una presa d’atto.

L’art. 126 TULPS è stato abrogato, con decorrenza 11/12/2016, dall’art.6 del D.Lgs. 222/2016 (Madia 2), nell’ambito della nuova definizione dei regimi amministrativi delle attività commerciali, liberalizzando la vendita delle cose antiche e usate.

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, con parere n. 545/2018 del 02/03/2018 reso al Ministero dell’Interno, ha chiarito che per effetto dell’abrogazione espressa dell’art. 126 del TULPS non è condivisibile la tesi di un’abrogazione implicita dell’art. 128 del TULPS – pertanto rimane l’obbligo della tenuta di un registro dei beni usati, per il controllo sulle transazioni.

La vendita di beni usati, ad eccezione di quelli di modico valore, prevede pertanto la tenuta da parte dell’impresa/società che effettua la vendita di un registro dei beni usati, dove verranno registrate le operazioni di carico e scarico di tali beni. Tale registro deve essere vidimato.


Requisiti


Come si ottiene

Nel caso in cui l’attività comunica per la prima volta (sia che questo avvenga contestualmente all’avvio dell’attività che in un momento successivo) di tenere un registro per le operazioni dell’usato, cartaceo o informatico si utilizza l’endoprocedimento AD COM 16 – Dichiarazione sulle modalità di tenuta del registro delle operazioni

Tenuta in formato INFORMATICO

Il Registro delle operazioni in formato informatico si svolge con le modalità previste dall’art. 2215 bis del c.c., mediante apposizione della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto delegato dal medesimo, con poteri di firma e rappresentanza, all’inizio e al termine dell’utilizzo del Registro e comunque almeno una volta l’anno.

Tenuta in formato CARTACEO – AUTOVIDIMAZIONE

I registri debbono essere numerati progressivamente a cura dell’interessato, che dichiara nella comunicazione che si tratta dell’unico Registro che verrà utilizzato per l’attività in oggetto e che il Registro contiene tutti gli elementi informativi previsti dalla vigente normativa e che si impegna a tenere in allegato al Registro giornale degli affari la ricevuta di presentazione della comunicazione al SUAP.

Al momento in cui si utilizza un nuovo registro cartaceo (ad esempio perché quello precedente è esaurito) si utilizza l’endoprocedimento AUTOVIDIMAZIONE REGISTRO COSE USATE – da attivare con l’opzione VARIAZIONE o l’opzione ADEMPIMENTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI.

Allegato obbligatorio: Timbro di vidimazione

Tenuta in formato CARTACEO – VIDIMAZIONE DA PARTE DEL COMUNE

La comunicazione al Suap viene effettuata successivamente alla avvenuta vidimazione del registro dall’ufficio Comunale competente.

Variazione della modalità di tenuta 

Nel caso di modifica della modalità di tenuta del registro (es. da CARTACEO a INFORMATICO e viceversa) per la comunicazione al SUAP, si utilizza l’endoprocedimento AD COM 16 – Dichiarazione sulle modalità di tenuta del registro delle operazioni – da attivare con l’opzione ADEMPIMENTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI.


Note

Normativa di riferimento


Responsabile

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Allegati e documenti


Modulistica

Il procedimento è strutturato su STAR pertanto la compilazione della comunicazione avviene integralmente online, sul modello fornito dallo stesso portale.


Altre informazioni utili


Dove andare

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