Vendita al dettaglio di OGGETTI PREZIOSI
Che cos'è
I fabbricanti, i commercianti e i mediatori di oggetti preziosi, ovvero quelli costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi (platino, palladio, oro e argento, ai sensi del D.Lgs. 251/1999 e del D.P.R. 150/2022), da coralli, perle di ogni tipo e pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi) anche se venduti sciolti, ed ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi, hanno l’obbligo ai sensi dell’art. 127 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) di munirsi di licenza del Questore la quale è personale e non trasferibile, con durata permanente e valida per tutti gli esercizi di vendita appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta anche se si trovano in località diverse.
L’obbligo della licenza spetta anche ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, nonché ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti.
Requisiti
Requisiti soggettivi
- Requisiti di cui agli artt. 11 e 131 del TULPS.
Come si ottiene
Per l’avvio dell’attività di vendita al dettaglio di oggetti preziosi occorre ottenere la relativa licenza da parte della Questura competente per territorio.
La ISTANZA deve essere presentata tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), attivando l’endoprocedimento PS 4 – Autorizzazione per il commercio di oggetti preziosi, utilizzando il modello reperibile al link della Questura, indicato nella relativa scheda STAR, con la seguente modalità:
- in caso di avvio contestuale, attivando l’endoprocedimento proposto da STAR in ulteriori procedimenti;
- in caso di aggiunta ad attività già precedentemente avviata, utilizzando l’opzione VARIAZIONI e attivando l’endoprocedimento proposto da STAR in ulteriori procedimenti
Note
Riferimenti normativi
- REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773, “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.” – con particolare riferimento agli artt. 8, 11, 127, 128 e 131;
- REGIO DECRETO 6 maggio 1940, n. 635, “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.” – con particolare riferimento agli artt. 11, 243, 244 e 245;
- DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222, “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.” – Tabella A, punto 35
- Circolare Ministero dell’Interno del 26/11/2018, “Regime amministrativo per la vendita di oggetti preziosi – Decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222, Tabella A, voce 35 – Parere del Consiglio di Stato n. 2180 in data 11 settembre 2018”;
- Scheda Ministero dell’Interno nr.4, “Attività ricomprese nell’art. 127 del TULPS, concernente gli oggetti preziosi”
Responsabile
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Allegati e documenti
Modulistica
Il modello di domanda di autorizzazione per l’esercizio del commercio di oggetti preziosi NON è strutturato su STAR ma reperibile attraverso il link indicato sul portale stesso, nella relativa scheda.
Altre informazioni utili
- Licenza in materia di oggetti preziosi – Sito web della Polizia di Stato
Dove andare
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