Vendita in spacci interni
Che cos'è
Si tratta della vendita di prodotti alimentari e/o non alimentari a favore di dipendenti di enti o imprese, pubblici e privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché della vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi.
L’attività deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.
L’attività è individuata ai punti 38,39 e 40 della Tabella A, allegata al D.Lgs. 222/2016 (Madia 2).
Requisiti
Requisiti soggettivi morali (art. 11, L.R.T. 62/2018)
- Requisiti di cui all’art. 71, commi da 1 a 5, del D.Lgs. 59/2010
Requisiti oggettivi (art. 14, L.R.T. 62/2018)
- L’attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali;
- L’attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai fini della registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004.
Come si ottiene
Avvio
Si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, da presentare con unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 47.10.6R – opzione AVVIO.
Note
Normativa di riferimento
- Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62, “Codice del Commercio.”
- Regolamento 9 aprile 2020, n. 23/R, “Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento 1 agosto 2006, n. 40/R, “Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.”
Responsabile
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Allegati e documenti
Modulistica
Il procedimento è strutturato su STAR pertanto la compilazione della SCIA avviene integralmente online, sul modello fornito dallo stesso portale.
Altre informazioni utili
Dove andare
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