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Vendita in spacci interni

Ultimo aggiornamento: 10/07/2025

Che cos'è

Si tratta della vendita di prodotti alimentari e/o non alimentari a favore di dipendenti di enti o imprese, pubblici e privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché della vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi.

L’attività deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.

L’attività è individuata ai punti 38,39 e 40 della Tabella A, allegata al D.Lgs. 222/2016 (Madia 2).


Requisiti

Requisiti soggettivi morali (art. 11, L.R.T. 62/2018)

Requisiti oggettivi (art. 14, L.R.T. 62/2018)

  • L’attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali;
  • L’attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai fini della registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004.

Come si ottiene

Avvio

Si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, da presentare con unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 47.10.6R – opzione AVVIO.


Note

Normativa di riferimento

  • Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62, “Codice del Commercio.”
  • Regolamento 9 aprile 2020, n. 23/R, “Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
  • Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari.
  • Regolamento 7 aprile 2026, n. 6/R, “Regolamento di attuazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, e del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano. Abrogazione del DPGR 40/R/2006.”

Responsabile

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Allegati e documenti


Modulistica

Il procedimento è strutturato su STAR pertanto la compilazione della SCIA avviene integralmente online, sul modello fornito dallo stesso portale.


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Dove andare

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