Vendita o deposito di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
Che cos'è
Per effettuare la vendita (art. 8 del D.Lgs. 150/2012), di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti come definiti all’art. 2 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 e all’art. 3 del D.Lgs. 150/2012, è necessario essere in possesso di apposito certificato di abilitazione.
Per le modalità di ottenimento del certificato, si veda la scheda: Certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
L’attività di vendita di prodotti fitosanitari è effettuata nel rispetto delle seguenti prescrizioni (art. 10 del D.Lgs. 150/2012):
- Al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione, per fornire all’acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l’ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti.
- Il distributore ha l’obbligo di accertare la validità del certificato di abilitazione e l’identità dell’acquirente professionale, e di registrare i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell’abilitazione;
- All’atto della vendita di prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali, devono essere fornite dal personale, titolare o dipendente, all’acquirente informazioni generali sui rischi per la salute umana e l’ambiente connessi al loro uso, sui pericoli connessi all’esposizione, ed in particolare sulle condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un’applicazione corretti e lo smaltimento sicuro, nonché sulle alternative eventualmente disponibili.
- E’ consentita la vendita agli utilizzatori non professionali dei soli prodotti fitosanitari che recano in etichetta la specifica dicitura “prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali.”
Inoltre, ai sensi degli art. 24 e 25 del D.P.R. 290/2001:
- E’ vietata la vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti sia in forma ambulante sia allo stato sfuso.
- I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali che non siano adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari.
- I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici, tossici o nocivi, sono conservati in appositi locali o in appositi armadi, ambedue da tenere chiusi a chiave.
- I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici, tossici o nocivi, possono essere venduti per l’impiego diretto, per sé o conto terzi, soltanto a coloro che siano muniti di apposita autorizzazione all’acquisto.
- E’ prevista la tenuta della documentazione relativa al carico e allo scarico dei prodotti.
L’attività di vendita di prodotti fitosanitari è effettuata inoltre nel rispetto del Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con D.M. 22/01/2024 e ss.mm.ii; in particolare (punto A.1.14):
- I quantitativi venduti per ogni prodotto fitosanitario e per ogni anno solare costituiscono i dati da riportare nella scheda informativa sui dati di vendita da trasmettere annualmente, in via telematica al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) o su supporto magnetico all’Autorità regionale competente, così come previsto all’art. 16, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 150/2012.
L’attività di vendita al dettaglio di prodotti fitosanitari è individuata al punto 33 della Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 (Madia 2)
Requisiti
Requisiti SOGGETTIVI
- Requisiti soggettivi morali di cui all’art. 71, commi da 1 a 5, del D.Lgs. 59/2010
- Possesso del certificato di abilitazione alla vendita di cui all’art.8 del D.Lgs. 150/2012
- Persona preposta a ciascun deposito o locale di vendita per la gestione di esso in possesso di certificato di abilitazione alla vendita, salva la facoltà del titolare dell’impresa, se si tratta di persona fisica, di assumere personalmente la gestione di un locale (art. 21 del D.P.R. 290/2001)
- I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.
Requisiti OGGETTIVI
- Rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali.
- Tenuta della documentazione relativa al carico e allo scarico dei prodotti, di cui all’art. 24, commi 5 e 6 del D.P.R. 290/2001
Come si ottiene
AUTORIZZAZIONE
La ISTANZA per il rilascio della autorizzazione al commercio, alla vendita nonché alla gestione di depositi e locali per il commercio e la vendita di cui all’art. 21 comma 1 del D.P.R. 290/2001, è da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per il territorio nel quale ha sede operativa l’impresa, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice della propria attività, selezionando l’opzione:
- AVVIO in caso di istanza contestuale all’avvio dell’esercizio di vendita in sede fissa
- VARIAZIONI in caso di istanza inerente ad esercizio di vendita in sede fissa già avviato
attivando tramite il pulsante ELENCO l’endoprocedimento ASL 15.1 – Autorizzazione alla vendita di prodotti fitosanitari presente nella sezione “Igienico sanitari” ed utilizzando l’apposita modulistica predisposta da ASL
Allegati
- Modello di istanza e tutti gli allegati in esso indicati
- Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo per n. 1 marca da bollo del valore legale corrente (€ 16.00)
- Attestazione del pagamento dei Diritti di segreteria SUAP (per le modalità di pagamento vedi Come si presentano le pratiche)
- Attestazione del pagamento dei Diritti istruttori dovuti all’Azienda USL Toscana Centro (per le modalità di pagamento vedi Come si presentano le pratiche)
-
Ulteriore endoprocedimento
- Prevenzione incendi – In caso di deposito di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
Iter della pratica
Ai sensi dell’art. 22, comma 1 del D.P.R. 290/2001, l’ASL territorialmente competente, previa visita di idoneità dei locali da destinarsi alla vendita e previo accertamento che il titolare dell’impresa o la persona da esso preposta all’esercizio del commercio e della vendita, di cui al comma 2 dell’art. 21, sia in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, rilascia l’autorizzazione richiesta entro sessanta giorni.
Note
Normativa di riferimento
- Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
- Direttiva (CE) n. 128/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi
- DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150, “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi.”
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2001, n. 290, “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997).”
- DECRETO MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 22 gennaio 2014, “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»” –
- Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)
- D.G.R.T. n. 796 del 29/09/2014, “DGR 555 del 7.7.2014 “Attuazione in Regione Toscana del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) di cui al D.lgs. 150/2012”. Approvazione Indirizzi per la realizzazione dei percorsi formativi per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari e Indirizzi per la realizzazione dei percorsi formativi per i tecnici che svolgono i controlli funzionali delle macchine irroratrici.” – Allegato A
- D.G.R.T. n. 361 del 30/03/2015, “D.lgs. 150/2012 – Piano nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) – Indicazioni agli operatori in merito al rilascio dei certificati di abilitazione all’utilizzo, alla vendita e alla prestazione della consulenza dei prodotti fitosanitari”
- DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222, “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.” – Tabella A, punto 33
Responsabile
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Allegati e documenti
Modulistica
L’endoprocedimento ASL 15.1 NON è strutturato su STAR; il modello da utilizzare è reperibile dall’ASL territorialmente competente:
Altre informazioni utili
Dal sito web del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica:
Dal sito web del Ministero della Salute:
Dal sito web di Regione Toscana:
- Servizio Fitosanitario Regionale
- Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
Dal sito web dell’Azienda USL Toscana Centro:
Dove andare
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