Vendita ONLINE di FARMACI non soggetti a prescrizione medica
Che cos'è
Il D.Lgs. 17/2014 di attuazione della direttiva 2011/62/UE ha introdotto la possibilità di vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione medica per farmacie, parafarmacie e corner farmaceutici di cui all’art.112-quater D.Lgs. 219/2006. Resta invece preclusa la possibilità di vendita di qualsiasi medicinale soggetto a prescrizione medica. Le farmacie e gli esercizi interessati devono ottenere una autorizzazione preventiva dalla Regione o dalle Province autonome (o altre autorità da queste delegate). Nel caso della Toscana, la delega è stata affidata ai Comuni, con D.G.R.T. n. 90 del 16/02/2016, come esercizio di funzioni in materia farmaceutica, analogamente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (L.R.T. 16/2000 e successive modifiche e integrazioni, apportate con le L.R.T. 58/2001 e 36/2007) per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni.
Requisiti
Per ottenere l’autorizzazione, occorre che i soggetti interessati diano comunicazione all’autorità competente per il territorio in cui operano, indicando:
1) denominazione, partita IVA e indirizzo completo del sito logistico
2) data d’inizio dell’attività di vendita a distanza al pubblico di medicinali mediante i servizi della società dell’informazione;
3) indirizzo del sito web utilizzato a tale fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito.
Per evitare fenomeni di vendita illegale, il sito web dell’esercizio che effettua vendita on line deve riportare in ogni pagina un logo identificativo nazionale predisposto dal Ministero della Salute ed un collegamento ipertestuale al sito del Ministero, in modo che i consumatori possano verificare che il sito web proponente la vendita sia autorizzato. Inoltre, deve essere riportato il recapito dell’autorità competente che ha concesso l’autorizzazione.
Come si ottiene
La procedura per la vendita online di cui all’articolo 112-quater citato si articola in due distinte fasi:
- la prima, relativa al rilascio dell’autorizzazione che, come stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 90/2016, è di competenza del Comune;
- la seconda, relativa alla registrazione ed all’ottenimento del logo è di competenza dal Ministero della Salute e gestita con procedura informatica.
N.B. Il Ministero della Salute ha emanato il Decreto Ministeriale del 6 luglio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 Gennaio 2016) avente ad oggetto “Predisposizione del logo identificativo nazionale per la vendita on line dei medicinali” ed in concomitanza della pubblicazione del suddetto decreto ha emanato la circolare Protocollo 3799-P-26-01-2016, cui si rimanda per le procedure volte all’ottenimento della registrazione nell’elenco dei soggetti autorizzati alla vendita a distanza al pubblico dei medicinali, del rilascio del logo identificativo nazionale e del collegamento ipertestuale all’elenco dei venditori autorizzati. A tal fine il titolare deve accedere alla pagina del portale del Ministero concernente l’autorizzazione alla vendita online e seguire la procedura informatica ivi indicata.
Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione viene avviato con la presentazione di istanza al Comune, da parte dell’interessato, tramite SUAP – esclusivamente attraverso la procedura online del Sistema Telematico di Accettazione Regionale STAR – utilizzando il relativo modello (scaricabile alla voce Modulistica – DA UTILIZZARE SOLO SE NON PRESENTE IL MODELLO PUBBLICATO SUL SITO UFFICIALE DEL COMUNE TERRITORIALMENTE COMPETENTE)
L’inizio dell’attività non può in nessun caso avvenire prima dell’apposizione, sulle pagine web dedicate alla vendita dei medicinali, del logo identificativo nazionale rilasciato dal Ministero della salute, comprensivo del collegamento ipertestuale al registro dei soggetti autorizzati.
Ai sensi del comma 4 dell’art.112-quater, D.lgs. 219/2006, qualsiasi modifica intervenuta delle condizioni della attività deve essere comunicata al SUAP e al Ministero della salute, entro 30 giorni dall’evento, pena la decadenza dell’autorizzazione.
Per evitare qualsiasi uso improprio del sito, deve essere comunicata al SUAP e al Ministero della salute la COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE dell’attività di Vendita online.
Le comunicazioni di variazione e/o cessazione sono trasmesse al Comune tramite SUAP esclusivamente attraverso la procedura online del Sistema Telematico di Accettazione Regionale STAR – utilizzando il relativo modello (scaricabile alla voce Modulistica – DA UTILIZZARE SOLO SE NON PRESENTE IL MODELLO PUBBLICATO SUL SITO UFFICIALE DEL COMUNE TERRITORIALMENTE COMPETENTE)
Note
Normativa di riferimento:
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DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 17 “Attuazione della direttiva 2011/62/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l’ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale.”
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DECRETO 6 luglio 2015 del MINISTERO DELLA SALUTE “Predisposizione del logo identificativo nazionale per la vendita online dei medicinali.”
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DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2006, n. 219 “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano.
- CIRCOLARE n. 0003799-26/01/2016-DGDMF-MDS-P del MINISTERO DELLA SALUTE “Vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell’articolo 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.”
- D.G.R.T. n.90 del 16-02-2016 “Articolo 112-quater, d.lgs. n. 219/2006 e smi. Vendita on line di medicinali uso umano senza obbligo di prescrizione medica.”
Responsabile
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Allegati e documenti
Modulistica
- Domanda di autorizzazione per vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione
- Variazioni per vendita on line di medicinali senza obbligo di prescrizione
- Cessazione per vendita on line di medicinali senza obbligo di prescrizione
Altre informazioni utili
Dove andare
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