Vendite straordinarie di liquidazione
Che cos'è
Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, con le modalità definite agli artt. 101 – 107 della L.R. 62/2018, in caso di:
- Cessazione dell’attività commerciale, ed in tal caso al termine della liquidazione (della durata massima di 8 settimane) l’esercente non può riprendere la medesima attività nello stesso locale se non decorsi 180 giorni dalla data di cessazione;
- Cessione dell’azienda o dell’unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione (durata massima di 8 settimane);
- Trasferimento in altro locale dell’azienda o dell’unità locale in cui si effettua la liquidazione (durata massima di 4 settimane):
- Trasformazione dei locali di vendita, tale da richiedere un adempimento amministrativo ai sensi della L.R. 65/2014 o rinnovo di almeno l’80% degli arredi dell’esercizio, ed in tal caso al termine della liquidazione (della durata massima di 4 settimane) l’esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all’effettuazione dei lavori.
- Accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).
In quanto vendite straordinarie:
- Le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
- Devono essere indicati il prezzo normale di vendita e lo sconto o il ribasso espresso in percentuale.
- Le relative asserzioni pubblicitarie devono contenere l’indicazione della tipologia (vendita di liquidazione) e la durata.
- È vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.
Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque momento dell’anno, previa comunicazione al SUAP DA EFFETTUARE ALMENO 10 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DELLE STESSE.
Requisiti
Come si ottiene
La comunicazione deve essere inoltrata allo Sportello Unico Attività Produttive, esclusivamente online, tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) utilizzando il codice attività dell’attività principale – con le seguenti modalità:
In caso di cessazione dell’attività principale
La comunicazione deve essere presentata CONTESTUALMENTE ALLA COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE, attivando l’endoprocedimento GEN 01 – Procedimento generico e allegando all’invio telematico l’apposito modulo sottostante debitamente compilato
Negli altri casi
La comunicazione deve essere presentata selezionando l’opzione ADEMPIMENTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI, attivando l’endoprocedimento GEN 01 – Procedimento generico e allegando all’invio telematico l’apposito modulo sottostante debitamente compilato.
Note
Normativa di riferimento
- Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62, “Codice del Commercio.” – Capo XIV – con particolare riferimento agli artt. 101 – 107
- Regolamento 9 aprile 2020, n. 23/R, “Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62”
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