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Villaggi turistici

Ultimo aggiornamento: 06/11/2025

Che cos'è

I VILLAGGI TURISTICI rientrano tra le Strutture ricettive all’aperto di cui al Titolo II, Capo II della L.R.T. 61/2024.

Sono VILLAGGI TURISTICI le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate con strutture allestite dal titolare o gestore, nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche, edilizie e, ove previsto, paesaggistiche, e messe a disposizione per la sosta ed il soggiorno dei turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da clienti forniti di mezzi propri di pernottamento, purché in misura non superiore al 40 per cento del numero complessivo delle piazzole.

Nei villaggi turistici è consentito l’affitto di non più del 40 per cento delle piazzole per l’intera durata del periodo di apertura della struttura.

Le strutture ricettive all’aperto possono somministrare alimenti e bevande e vendere al dettaglio alle persone alloggiate e ai loro ospiti e disporre di altri servizi accessori.

Nei villaggi turistici sono consentite:

  • l’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R.T. 62/2018
  • l’attività di vendita al dettaglio al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R.T. 62/2018 e a condizione che la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato.
  • l’attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore;
  • la messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni a vapore, attrezzature per attività ludico-motorie e fitness ad uso esclusivo degli ospiti, non subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista o di responsabile tecnico, né alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali.
  • Le strutture ricettive alberghiere e all’aperto possono vendere direttamente al cliente i servizi turistici in conformità alle disposizioni di cui al capo I del titolo VI dell’allegato 1 al D.Lgs. 79/2011

Disposizioni comuni a tutte le strutture ricettive

Per le disposizioni comuni a tutte le strutture ricettive, si veda l’apposita scheda: Strutture Ricettive – Informazioni generali.


Requisiti

Requisiti SOGGETTIVI

  • Il titolare della struttura ricettiva e il suo rappresentante, ai sensi dell’art. 8 del R.D. 773/1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11 e 92 del medesimo regio decreto.
  • Nel caso in cui il titolare sia una persona giuridica, è obbligatoria la designazione di un gestore, in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
  • In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti di cui al comma 1 sono posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011
  • In caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande APERTA AL PUBBLICO è richiesto il requisito professionale di cui all’art. 12 della L.R.T. 62/2018.

Requisiti per i cittadini extracomunitari

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.

Requisiti OGGETTIVI

I villaggi turistici devono rispettare i requisiti previsti al Regolamento approvato con D.P.G.R. 47/R/2025 e devono essere manutenuti in buono stato di pulizia, conservazione e decoro, tale da assicurare la loro completa funzionalità e la loro fruibilità in sicurezza da parte dell’utenza.


Come si ottiene

AVVIO

L’avvio dell’attività di villaggio turistico è soggetto al regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 55.30.31R – Strutture ricettive all’aperto e selezionando l’opzione: AVVIO.

VARIAZIONI

  • Ogni successiva variazione relativa alla capacità ricettiva, alle dotazioni e ai servizi della struttura ricettiva, è soggetta al regime amministrativo della SCIA.
  • Ogni ulteriore variazione dei dati e delle informazioni contenute nella SCIA di avvio è soggetta al regime amministrativo della COMUNICAZIONE

La SCIA e/o la COMUNICAZIONE di variazione deve essere presentata al SUAP entro quindici giorni dal suo verificarsi tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando l’opzione: VARIAZIONE e attivando l’endoprocedimento relativo.


Note

Normativa di riferimento


Responsabile

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Dove andare

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