Si informa che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 196 del 23/12/2025 ha esaminato diverse questioni di legittimità costituzionale promosse in riferimento a plurime disposizioni contenute nei Titoli VI e VIII della legge regionale della Toscana numero 61 del 2024 e riguardanti varie figure riconducibili alle professioni turistiche.
La Corte, decidendo così sul ricorso n. 14/2025, ha dichiarato la ILLEGITTIMITA’ costituzionale:
- Dell’art. 76, comma 4 a norma del quale il direttore tecnico dell’agenzia di viaggio deve prestare la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività per una sola agenzia;
- Degli artt. da 95 a 110 volti a istituire e disciplinare le professioni dell’accompagnatore turistico e della guida ambientale.
- Di vari commi relativi ai requisiti, all’albo professionale e al divieto di prosecuzione delle attività di maestro di sci e guida alpina.
La Corte Costituzionale ha poi con sentenza n. 218 del 30/12/2025 dichiarato inammissibili e non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 2 della L.R.T. 7/2025 di modifica della L.R.T. 61/2024
Ulteriori informazioni:
- Corte Costituzionale – Comunicato del 23/12/2025
- Corte Costituzionale – Sentenza n. 196 del 16/12/2025
- Corte Costituzionale – Comunicato del 30/12/2025
- Corte Costituzionale – Sentenza n. 218 del 30/12/2025



