Panificazione – Forno
Che cos'è
L’attività di panificazione, come definita dalla L.R.T. 18/2011, consiste nell’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale, con esclusione della semplice doratura, rifinitura o solo cottura di un prodotto surgelato o semilavorato da altra impresa.
È riservata alle imprese che svolgono l’attività di panificazione la denominazione di panificio.
Nell’ambito dell’attività di panificazione sono consentite:
- Produzione e vendita di prodotti da forno, di impasti e di prodotti semilavorati refrigerati, congelati o surgelati
- Vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria.
Per ciascuna unità locale deve essere nominato un responsabile dell’attività produttiva, che assicura l’utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.
Requisiti
Requisiti soggettivi morali
- Non sussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011.
Requisiti soggettivi del RESPONSABILE dell’attività produttiva
- Non sussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011.
- Requisiti previsti all’art. 3 della L.R.T. 18/2011
Requisiti oggettivi
- L’attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza, di destinazione d’uso dei locali, ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Come si ottiene
Avvio
L’esercizio dell’attività è soggetto a SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche o SCIA CONDIZIONATA (art. 19-bis, comma 3, della Legge 241/1990) prevista qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sia necessaria l’acquisizione di atti di assenso o pareri, da presentare con unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per il territorio nel quale si intende avviare l’attività, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 10.71R – opzione AVVIO.
Ulteriori endoprocedimenti
- NOTIFICA ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) – Sempre obbligatoria
- Emissioni in atmosfera (NON IN AUA)
- Autorizzazione unica ambientale (AUA)
- Prevenzione incendi
- Insegna di esercizio
Variazioni: Trasferimento dello stabilimento produttivo – Trasformazione del ciclo produttivo o dell’attività di vendita – Variazione del responsabile dell’attività produttiva
Le variazioni della attività sono soggette a COMUNICAZIONE da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 10.71R – opzione: VARIAZIONI.
Note
Riferimenti normativi
- DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223, “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.” – Art. 4
- Legge regionale 6 maggio 2011, n. 18, “Norme in materia di panificazione”
- Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 4760 del 13-11-2013, “Repertorio Regionale dei Profili Professionali: approvazione schede descrittive dei percorsi formativi relativi all’attività di panificazione, ai sensi della L.r. 18/11 (Dgr n. 914 del 4.11.2013)”
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari.
- Regolamento 1 agosto 2006, n. 40/R, “Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.”
Responsabile
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Allegati e documenti
Modulistica
Il procedimento è strutturato su STAR pertanto la compilazione della SCIA avviene integralmente online, sul modello fornito dallo stesso portale.
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Dove andare
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