Reg. CE 1069/2009 – Riconoscimento stabilimenti
Che cos'è
Per sottoprodotti di origine animale (SOA) si intendono, corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma.
Per prodotti derivati si intendono quelli ottenuti attraverso uno o più trattamenti, trasformazioni o fasi di lavorazione di sottoprodotti di origine animale.
Sono soggetti a riconoscimento ai sensi dell’art. 24 del Regolamento (CE) n. 1069/2009, con le modalità di cui all’artt. 8 e 9 del D.P.G.R. 6/R/2026, tutti gli stabilimenti di raccolta, trattamento e deposito di SOA e prodotti derivati, indicati all’art. 24, comma 1 del Regolamento (CE) n. 1069/2009, esclusi quelli di cui all’art. 3 del D.P.G.R. 6/R/2026.
Uno stabilimento che abbia ottenuto il riconoscimento non deve essere anche notificato ai fini della registrazione ai sensi dell’art. 23 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 – vedi scheda: Reg. CE 1069/2009 – SOA – NOTIFICA ai fini della registrazione
Requisiti
Come si ottiene
Riconoscimento – Variazione tipologia produttiva – Riattivazione
L’ISTANZA di
- Riconoscimento
- Variazione della tipologia produttiva, che comporti l’attivazione di sezioni/attività diverse da quelle già riconosciute
- Riattivazione in seguito a sospensione temporanea
è da presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività della propria attività principale, selezionando l’opzione: ADEMPIMENTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI e attivando l’endoprocedimento: AD COM 38 – Istanza di autorizzazione per attività soggette a riconoscimento ai sensi dei Reg. (CE) 852/853/1069 (Art. 8 comma 9 e Art 9 comma 1 D.P.G.R 6/R/2026)
Diritti ASL
- Link tariffario
- Istruzioni per il pagamento dei diritti ASL
- Link portale IRIS per il pagamento
- Specifiche sulle tariffe
- Azienda USL Toscana Centro – Lgs. 32/2021 – Tariffe
Variazioni soggettive
La COMUNICAZIONE di variazione di:
- Denominazione / ragione sociale
- Sede legale
- Domicilio digitale
- Legale rappresentante
- Compagine sociale
è da presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del comune territorialmente competente, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività della propria attività principale, selezionando l’opzione: ADEMPIMENTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI e attivando l’endoprocedimento: Variazioni soggettive di attività riconosciute Reg.(CE) 852/853/1069: denominazione/ragione sociale/sede legale/domicilio digitale/legale rappresentante/compagine sociale presente nella sezione “Variazioni anagrafiche” dell’ELENCO
Iter della pratica
Rilascio diretto da parte del SUAP dell’atto di aggiornamento dell’autorizzazione, non essendo dovuto alcun parere da parte dell’ASL.
Altri aggiornamenti al riconoscimento
La COMUNICAZIONE di:
- Modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazioni che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia produttiva
- Subingresso (variazione della titolarità)
- Sospensione temporanea
- Cessazione
è da presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del comune territorialmente competente, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività della propria attività principale, selezionando l’opzione: ADEMPIMENTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI, attivando l’endoprocedimento: AD COM 39 – Comunicazione di variazione di impianto riconosciuto ai sensi dei Reg. (CE) 852/853/1069 (Art 9 comma 1 D.P.G.R 6/R/2026)
Diritti ASL
Solo in caso di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazioni che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia produttiva.
- Link tariffario
- Istruzioni per il pagamento dei diritti ASL
- Link portale IRISper il pagamento
- Specifiche sulle tariffe
- Azienda USL Toscana Centro – Lgs. 32/2021 – Tariffe
Iter della pratica
In caso di subingresso, sospensione e cessazione, rilascio diretto da parte del SUAP del relativo atto di aggiornamento dell’autorizzazione, non essendo dovuto alcun parere da parte dell’ASL
Note
Normativa di riferimento
- Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16, “Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.”
- Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, e ss.mm.ii., recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)
- Regolamento 7 aprile 2026, n. 6/R, “Regolamento di attuazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, e del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano. Abrogazione del DPGR 40/R/2006.”
- Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, e ss.mm.ii., recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera
- DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 32, “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.” – Allegato II, sezione 8
- D.G.R.T. n. 63 del 03/02/2014, “Recepimento Accordo di Conferenza Unificata sul documento recante Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n.1069/2009 e approvazione di direttive regionali per l’applicazione.”
- D.D. Regione Toscana n. 1122 del 25/03/2014, “Delibera Giunta Regionale n.63 del 3.02.2014 in materia di norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano. Adozione di specifica modulistica.”
- DECRETO LEGISLATIVO 1 ottobre 2012, n. 186, “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera.”
Responsabile
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Allegati e documenti
Modulistica
Altre informazioni utili
- EUR-Lex – Sintesi del Regolamento (CE) n. 1069/2009
- Azienda USL Toscana Centro – Dipartimento della Prevenzione – Sanità pubblica veterinaria e Sicurezza alimentare
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