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Reg. CE 1069/2009 – Notifica ai fini della registrazione

Ultimo aggiornamento: 16/04/2026

Che cos'è

Per sottoprodotti di origine animale (SOA) si intendono, corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma.

Per prodotti derivati si intendono quelli ottenuti attraverso uno o più trattamenti, trasformazioni o fasi di lavorazione di sottoprodotti di origine animale.

Sono soggetti a registrazione ai sensi dell’art. 23 del Regolamento (CE) n. 1069/2009, con le modalità di cui all’art. 6 del D.P.G.R. 6/R/2026, tutti gli stabilimenti del settore alimentare che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei SOA o dei prodotti derivati, esclusi:

Gli Operatori del Settore Alimentare (OSA), notificano all’autorità competente tutti gli stabilimenti o impianti sotto il proprio controllo ai fini della loro registrazione, indicando:

  • Le categorie dei SOA e prodotti derivati sotto il loro controllo;
  • La natura delle operazioni svolte

La registrazione non è soggetta a rinnovo.


Requisiti


Come si ottiene

La SCIA tramite cui avviene la registrazione e le successive COMUNICAZIONI di aggiornamento devono essere inoltrate dall’OSA allo Sportello Unico le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività dell’attività principale, attivando, tramite il pulsante ELENCO l’endoprocedimento: ASL 34.2 – Sottoprodotti. Riconoscimento con produzione presente nella sezione “Igienico sanitari” ed utilizzando la apposita modulistica ASL.

Diritti ASL

La registrazione e l’aggiornamento sono soggetti alle tariffe di cui all’Allegato II, sezione 8, punto 7 del D.Lgs. 32/2021, fatta eccezione per i casi di cui all’art. 6, comma 14, lett. a), b), c) e d) dello stesso decreto legislativo.

Iter della pratica

La procedura di registrazione e relativi aggiornamenti è indicata all’art. 6 del D.P.G.R. 6/R/2026.


Note

Normativa di riferimento

  • Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, e ss.mm.ii., recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)
  • Regolamento 7 aprile 2026, n. 6/R, “Regolamento di attuazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, e del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano. Abrogazione del DPGR 40/R/2006.”
  • Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, e ss.mm.ii., recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera
  • DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 32, “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.” – Allegato II, sezione 8
  • D.G.R.T. n. 63 del 03/02/2014, “Recepimento Accordo di Conferenza Unificata sul documento recante Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n.1069/2009 e approvazione di direttive regionali per l’applicazione.”
  • D.D. Regione Toscana n. 1122 del 25/03/2014, “Delibera Giunta Regionale n.63 del 3.02.2014 in materia di norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano. Adozione di specifica modulistica.”
  • DECRETO LEGISLATIVO 1 ottobre 2012, n. 186, “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera.”

Responsabile

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Allegati e documenti


Modulistica

L’endoprocedimento ASL 34.2 NON è strutturato su STAR.


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Dove andare

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