SALDI INVERNALI 2024: DAL 5 GENNAIO
Con delibera di giunta n. 1386 del 27/11/2023 le date dei saldi sono state staibilte in:
- nella data del 5 gennaio 2024 (primo giorno feriale antecedente l’Epifania) la data di inizio delle vendite di fine stagione invernale;
- di stabilire la durata delle vendite di fine stagione invernale in sessanta giorni
1 GENNAIO 2024: Nuova modalità di pagamento dei diritti relativi ai servizi a pagamento resi dai Vigili del Fuoco.
NUOVO METODO PAGAMENTO DIRITTI: I versamenti per i servizi a pagamento resi dai Vigili del Fuoco dovranno essere effettuati con l’utilizzo della piattaforma PagoPA, rinvenibile al seguente link https://pagopa.vigilfuoco.it
Nuova modalità di pagamento dei diritti ai servizi resi dai Vigile del Fuoco
Per opportuna informazione si rende noto, con preghiera di massima diffusione, che a far data dal 1 Gennaio 2024, sarà “dismesso” l’attuale sistema di riscossione dei diritti in oggetto, basato sui conti correnti postali intestati alle ex Tesorerie provinciali dello Stato.
In particolare, i conti correnti “dedicati” attualmente utilizzati per i servizi prevenzione incendi e vigilanze saranno sostituiti da un unico conto corrente postale “dedicato” intestato alla Tesoreria dello Stato, denominato conto “incasso”, in via di apertura e finalizzato ad introitare le somme attraverso il sistema PAgoPA.
Vedi nota dei Vigili del Fuoco prot. n. U. 0013434.22 del 22.11.2023
REGIONE TOSCANA: SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE – APERTURA SPORTELLO
Sostenere l’occupazione di specifiche categorie di soggetti con maggiori difficoltà di inserimento/ reinserimento nel mercato del lavoro.
SOGGETTI DESTINATARI: Datori di lavoro privati, quali imprese, enti, associazioni e liberi professionisti, con sede legale o operativa destinataria dell’assunzione sul territorio toscano e che effettuino assunzioni con contratto a tempo indeterminato o determinato di almeno 12 mesi di specifiche categorie di lavoratori. Le domande andranno trasmesse dall’indirizzo https://web.rete.toscana.it/fse3 a partire dal 9 novembre 2023 e fino alle ore 12.00 del 10 gennaio 2024 per le assunzioni/trasformazioni realizzate nell’anno 2023.
Emergenza eventi alluvionali 2-3 Novembre: Ordinanza Commissariale n. 96 del 14/11/2023 per la vendita dei prodotti nelle località colpite dall’alluvione
In data 14/11/2023 è stata firmata dal Commissario per l’emergenza l’Ordinanza contingibile e urgente n. 96 del 14/11/2023, per la vendita dei prodotti alimentari e non alimentari nelle località colpite dagli eventi metereologici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023
- In sintesi, è consentito alle attività insediate nei territori delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, effettivamente danneggiate dagli eventi meteorologici a partire dal 2 novembre 2023:
a) se imprese produttrici, artigiane o industriali, di vendere i prodotti di propria produzione anche al di fuori dei locali di produzione o dei locali ad essi adiacenti, senza bisogno di ulteriori titoli abilitativi ovvero su aree pubbliche o su aree private messe nella disponibilità dai Comuni;
b) se imprese commerciali, di vendere i loro prodotti anche al di fuori degli esercizi commerciali, qualora essi non risultino temporaneamente agibili, in locali non aventi specifica destinazione d’uso, ovvero anche su aree pubbliche o su aree private messe nella disponiblità dei Comuni;
c) se imprese agricole, di vendere i loro prodotti anche in deroga a quanto previsto dall’art.4 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).
2. Le vendite di cui sopra sono consentite, anche a prezzi ribassati, alle seguenti condizioni:
a) che per i prodotti alimentari sia garantita l’integrità igienico-sanitaria, potendosi solo derogare agli aspetti relativi al confezionamento o imballaggio dei prodotti stessi;
b) che i prodotti non alimentari siano integri nelle loro caratteristiche e funzionalità e risultino eventualmente danneggiati esclusivamente nell’imballaggio o nel confezionamento e in condizioni tali che non risulti inficiata la funzione primaria.
3. E’ consentito, anche in deroga alle disposizioni ordinarie, organizzare vendite online dei prodotti di cui al punto 2), anche al fine di limitare l’accesso fisico ad aree ancora in situazioni di criticità ambientale;
4. E’ consentito, anche in deroga alle disposizioni ordinarie, organizzare appositi eventi per promuovere la commercializzazione dei prodotti di cui al punto 2);
5. E’ consentito ai Comuni di mettere a disposizione propri locali o locali nelle proprie disponiblità per l’effettuazione delle vendite da parte delle imprese di cui al punto 1).
Di seguito il testo integrale dell’Ordinanza, che ha validità fino al 15 dicembre 2023, salvo proroga