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Emergenza eventi alluvionali 2-3 Novembre: Ordinanza Commissariale n. 96 del 14/11/2023 per la vendita dei prodotti nelle località colpite dall’alluvione

In data 14/11/2023 è stata firmata dal Commissario per l’emergenza l’Ordinanza contingibile e urgente n. 96 del 14/11/2023,  per la vendita dei prodotti alimentari e non alimentari nelle località colpite dagli eventi metereologici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023

  1. In sintesi,  è consentito alle attività insediate nei territori delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, effettivamente danneggiate dagli eventi meteorologici a partire dal 2 novembre 2023:

a) se imprese produttrici, artigiane o industriali, di vendere i prodotti di propria produzione anche al di fuori dei locali di produzione o dei locali ad essi adiacenti, senza bisogno di ulteriori titoli abilitativi ovvero su aree pubbliche o su aree private messe nella disponibilità dai Comuni;

b) se imprese commerciali, di vendere i loro prodotti anche al di fuori degli esercizi commerciali, qualora essi non risultino temporaneamente agibili, in locali non aventi specifica destinazione d’uso, ovvero anche su aree pubbliche o su aree private messe nella disponiblità dei Comuni;

c) se imprese agricole, di vendere i loro prodotti anche in deroga a quanto previsto dall’art.4 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

2. Le vendite  di cui sopra sono consentite, anche a prezzi ribassati, alle seguenti condizioni:

a) che per i prodotti alimentari sia garantita l’integrità igienico-sanitaria, potendosi solo derogare agli aspetti relativi al confezionamento o imballaggio dei prodotti stessi;

b) che i prodotti non alimentari siano integri nelle loro caratteristiche e funzionalità e risultino eventualmente danneggiati esclusivamente nell’imballaggio o nel confezionamento e in condizioni tali che non risulti inficiata la funzione primaria.

3.   E’ consentito, anche in deroga alle disposizioni ordinarie, organizzare vendite online dei prodotti di cui al punto 2), anche al fine di limitare l’accesso fisico ad aree ancora in situazioni di criticità ambientale;

4. E’ consentito, anche in deroga alle disposizioni ordinarie, organizzare appositi eventi per promuovere la commercializzazione dei prodotti di cui al punto 2);

5. E’ consentito ai Comuni di mettere a disposizione propri locali o locali nelle proprie disponiblità per l’effettuazione delle vendite da parte delle imprese di cui al punto 1).

Di seguito il testo integrale dell’Ordinanza, che ha validità fino al 15 dicembre 2023, salvo proroga

Ordinanza_commissariale_n.96_del_14-11-2023

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