Autoriparazione (Carrozzeria, Gommista, Meccatronica)
Che cos'è
Si tratta delle attività eseguite nelle officine di autoriparazione da meccanici, carrozzieri e gommisti.
Corrispondono alle attività individuate alla sottosezione 9 “Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie, gommisti”, punti 89 e 90 della Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 (Madia 2) e al codice attività ATECO 45.20.01, a cui è stata ricondotta anche l’attività già identificata dal codice ATECO 45.40.3 “Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori compresi i pneumatici”
Tra le varie attività di autoriparazione e motoriparazione possono essere esercitate dai privati sui propri veicoli soltanto il cambio dell’olio e dei liquidi refrigeranti. Tutti gli altri tipi di manutenzione, compreso il cambio delle gomme, sono riservate dalla Legge 122/1992 ai soli professionisti abilitati.
Requisiti
Requisiti soggettivi morali
- Non sussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011.
Requisiti soggettivi del RESPONSABILE TECNICO
- Non sussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011.
- Requisiti morali previsti dall’art.7, comma 1, lett. b) della L.122/1992, ovvero: “di non aver riportato condanne definitive per reati commessi nell’esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all’articolo 1, comma 2, della L.122/1992, per i quali è prevista una pena detentiva”
- Requisiti tecnici professionali di cui all’art.7, comma 2 della L. 122/1992. Il requisito può essere posseduto dal titolare o da persona diversa dal titolare. Le valutazioni istruttorie competono alla locale Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA).
Requisiti oggettivi
- Rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana e di igiene e sanità, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e delle destinazioni d’uso.
- Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008.
- Rispetto della normativa di prevenzioni incendi prevista dal D.P.R. 151/2001.
- Rispetto della normativa ambientale.
Come si ottiene
Avvio attività
L’esercizio dell’attività è soggetto a SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche o SCIA CONDIZIONATA (art. 19-bis, comma 3, della Legge 241/1990) prevista qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sia necessaria l’acquisizione di atti di assenso o pareri, da presentare con unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per il territorio nel quale si intende avviare l’attività, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 45.20.01R – opzione: AVVIO.
Ulteriori endoprocedimenti:
- Emissioni in atmosfera (NON IN AUA)
- Impatto acustico – Comunicazione di impatto acustico (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale) oppure nulla osta di impatto acustico (In caso di emissioni che superino le soglie della zonizzazione comunale). Reperire la modulistica sul sito ufficiale del Comune territorialmente competente.
- Autorizzazione unica ambientale (AUA)
- Prevenzione incendi – SCIA antincendio nel caso di:
- Officine di riparazioni di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq
- Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti
- Industria insalubre – In caso di carrozzeria
- Insegna di esercizio
La pratica per l’iscrizione e l’inizio attività al Registro delle Imprese e/o nel REA potrà essere presentata:
- in caso di SCIA unica: dalla data di presentazione della SCIA al SUAP.
- in caso di SCIA condizionata: solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione/nulla osta necessario.
Variazione del responsabile tecnico
La variazione del responsabile tecnico è soggetta a COMUNICAZIONE da presentare con invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 45.20.01R – opzione VARIAZIONE – attivando il relativo endoprocedimento.
Note
Riferimenti normativi
- LEGGE 5 febbraio 1992, n. 122, “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione.”
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1999, n. 558, “Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonchè per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all’albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).”
- DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222, “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.” – Tabella A, punti 89 e 90
Responsabile
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Allegati e documenti
Modulistica
Il procedimento di avvio è strutturato su STAR pertanto la compilazione della SCIA avviene integralmente online, sul modello fornito dallo stesso portale.
Altre informazioni utili
-
Abilitazione all’attività di autoriparatore – Da sito web della Camera di Commercio di Pistoia-Prato
Dove andare
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