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Decreto 01 giugno 2021 Agenzia dogane e Monopoli – Apparecchi da gioco articolo 110 comma 7 tulps
Pubblicato il testo della Determinazione Direttoriale del 01 giugno 2021 dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, relativo agli apparecchi da gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 7 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che stabilisce le regole amministrative per questa tipologia di apparecchi da gioco.
Aggiornamento modulistica in materia di servizi educativi per la prima infanzia_Decreto n.3019 del 25/02/2021
Con decreto n.3019 del 25/02/2021, sono stati approvati i moduli in materia di servizi educativi per la prima infanzia prevista dagli artt. 50 comma 3 e 51 comma 8bis del regolamento di cui alla DPGR 30/07/2013 n.41/R e ss.mm. La modulistica approvata è già stata strutturata sullo STAR in corrispondenza dell’attività 85.10.00R – Servizi educativi per la prima infanzia e verrà resa disponibile all’utenza in data odierna.
ATTENZIONE: NUOVO ADEMPIMENTO SU STAR PER I PROFESSIONISTI PENA IRRICEVIBILITA’ DELLA PRATICA STESSA
Si rende noto che sul sistema STAR è stato attivato un check box, ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L.R. 35/2020 e la Delibera di Giunta regionale n. 1236/2020, DA COMPILARE, PENA L’IRRICEVIBILITA’ DELLA PRATICA, in cui si dichiara di aver regolarmente sottoscritto lettere di affidamento di incarico a tutti i professionisti coinvolti nella predisposizione della presente pratica, ove sono definiti compensi proporzionati alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche delle singole prestazioni rese e termini certi per il pagamento dei compensi pattuiti, nonché di aver adempiuto alle obbligazioni assunte
Agenzie di Viaggio e turismo: Avviso della Regione Toscana per aprire un’agenzia di viaggio
Esami per la qualifica di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo. La Regione Toscana ha pubblicato un avviso rivolto a chi intenda aprire un’agenzia di viaggio. È richiesto il diploma di maturità. Domande entro il 13 agosto 2020.
Codice del Commercio Legge regionale 62/2018 modifica: mercatini degli “hobbisti”
Con Legge Regione Toscana 23 Luglio 2020, n. 68 pubblicata sul BURT in data 29/07/20, è stata modificata la legge 62/2018, Codice del Commercio, prevedendo l’art. 41bis (=art.6 legge del 23 luglio 2020), in materia di mercato degli “hobbisti”, che integralmente si riporta: Art. 6 Mercatini degli hobbisti. Inserimento dell’articolo 40 bis nella l.r. 62/2018. Dopo l’articolo 40 della l.r. 62/2018 è inserito il seguente: Art. 40 bis Mercatini degli hobbisti1. Nei mercatini degli hobbisti, i partecipanti vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore, che non superino il prezzo unitario di euro 100,00, per un valore complessivo della merce esibita non superiore a euro 1.000,00.2. Gli hobbisti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11, non possono partecipare a un numero di manifestazioni superiore a sei ogni anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell’esercizio della propria attività. 3. Gli hobbisti devono essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal comune di residenza o, per i soggetti non residenti in Toscana, dal comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui si chiede di partecipare. 4. Ai fini del rilascio del tesserino, l’hobbista attesta che le merci messe in vendita sono da lui stesso prodotte, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 5. Il tesserino di riconoscimento ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il territorio regionale, non è cedibile e deve essere esposto in modo ben visibile durante lo svolgimento delle manifestazioni. 6. La Giunta regionale definisce le caratteristiche del tesserino di riconoscimento, il quale deve essere numerato e, in particolare, deve contenere: a) le generalità e la fotografia del partecipante; b) un numero di spazi per la vidimazione non superiore a sei. 7. Il tesserino deve essere vidimato dal comune organizzatore della manifestazione, anche se la gestione della stessa è affidata a soggetti diversi. In caso di manifestazioni della durata di due giorni consecutivi, la partecipazione si considera unitaria e la vidimazione è unica. 8. Ciascun hobbista consegna al comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l’elenco completo dei beni che intende vendere o barattare. L’elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico.9. Alle merci in vendita si applicano le disposizioni di cui all’articolo 100 in materia di pubblicità dei prezzi.10. Il tesserino viene ritirato in caso di perdita dei requisiti di cui all’articolo 11.
Per riferimenti consultare il sito: http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2020-07-23;68&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art6



