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Strutture ricettive: sospensione attività. Modifiche l.r. 86/2016 introdotte dalla L.R.T 51 del 6/7/2020
Con l a LEGGE REGIONALE 6 luglio 2020, n. 51 “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019” sono state apportate alcune modifiche alla l.r. 86/2016 “Testo unico del sistema turistico regionale”, con l’introduzione del termine massimo di sospensione pari a dodici mesi consecutivi, in analogia con gli esercizi commerciali (art 30).
Ne consegue che – a partire dall’entrata in vigore della legge – ciascun gestore di qualsivoglia struttura ricettiva potrà attivare la procedura della sospensione dell’attività, con rituale comunicazione al SUAP, fruendo della possibilità di sospendere fino a dodici mesi consecutivi.
Si ricorda che dall’inizio dell’emergenza sanitaria alle strutture ricettive alberghiere non è stata imposta la chiusura: esse hanno potuto proseguire la propria attività, ma esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi secondo le previsioni normative al momento vigenti.
Per tutte le strutture ricettive non alberghiere, i Dpcm che si sono succeduti dal 9 marzo in poi ne hanno imposto la chiusura (con efficacia dal 10 marzo).
La chiusura forzosa ha avuto termine il 18 maggio, come da Dpcm del 17 maggio 2020 e da Ordinanza PGR n.57 di pari data. Dal 18 maggio pertanto tutte le strutture ricettive non alberghiere sono state autorizzate a riaprire, senza dover comunicare la riapertura ad alcuna autorità/ufficio della PA .
La disciplina della sospensione volontaria e la conseguente riapertura ai sensi del TU sul turismo non si sono ovviamente applicate alla fattispecie della chiusura ope legis.
Per la fase antecedente l’entrata in vigore della suddetta modifica normativa e quindi per le strutture alberghiere che hanno ritenuto di chiudere dal 10 marzo in poi o per quelle non alberghiere che hanno ritenuto di non riaprire dal 18 maggio, ferma restando la comunicazione della sospensione al SUAP, il termine di sospensione è da intendersi valido in ogni caso fino al 31 luglio 2020 ovvero il termine dello “stato di emergenza”.
Allegato: legge Regionale 6 luglio 2020 n. 51
Incentivi imprese agricole in zone montane: pubblicato il bando Regione Toscana annualità 2020
Pubblicato dalla Regione Toscana il Bando per annualità 2’020 Decreto_n.4989_del_02-04-2020-Allegato-A: scadenza presentazione domande 15 giugno 2020
Per ogni riferimento link alla pagina del sito di Regione Toscana: Incentivi Imprese agricole delle zone montane
Regolamento 9 aprile 2020, n. 23/R di attuazione del codice del commercio
In data 10 aprile è stato pubblicato sul BURT n.21, parte prima il Regolamento 9 Aprile 2020, n. 23/R di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n.62 (Codice del Commercio)
Limitazioni per la raccolta dei funghi
Si ricorda che dal 5 settembre 2018 scattano le limitazioni per la raccolta dei funghi nei Comuni del territorio pistoiese: Abetone-Cutigliano, Sambuca Pistoiese, San Marcello-Piteglio, Marliana, Monsummano Terme e Pieve a Nievole. Il provvedimento prevede il divieto assoluto di raccolta dei funghi nella giornata di venerdì nel periodo 5 settembre – 31 ottobre dell’anno 2018 e 30 giugno – 31 ottobre per gli anni 2019 e 2020; e il divieto di raccolta dei funghi nella giornata di martedì, fatti salvi i diritti dei residenti, nel periodo 5 settembre – 31 ottobre dell’anno 2018 e 30 giugno – 31 ottobre per gli anni, 2019 e 2020.
Vendita di prodotti alcolici: reintrodotto l’obbligo di denuncia. Adempimenti entro il 31.12.2019
Reintrodotto l’obbligo della denuncia fiscale per la vendita di prodotti alcolici a carico di alcune attività produttive che ne erano state esentate. Tutte le info necessarie per le nuove aperture e per regolarizzare entro il 31/12/2019 le posizioni aperte tra il 29/08/2017 e il 29/06/2019.



