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Vendita di prodotti alcolici: reintrodotto l’obbligo di denuncia. Adempimenti entro il 31.12.2019

Reintrodotto l’obbligo della denuncia fiscale per la vendita di prodotti alcolici a carico di alcune attività produttive che ne erano state esentate. Tutte le info necessarie per le nuove aperture e per regolarizzare entro il 31/12/2019 le posizioni aperte tra il 29/08/2017 e il 29/06/2019.

Fontanelli o casette dell’acqua: OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

I gestori di fontanelli o casette dell’acqua destinata al consumo umano, a titolo gratuito o a pagamento, per consumo sia diretto sul posto sia dopo riempimento di appositi contenitori forniti dal gestore o portati dai consumatori, sono tenuti ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2019  ad effettuare la notifica ai fini della registrazione (Regolamento CE 852/2004)  in quanto considerati una vera e propria attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Ambiente #BDR – Modifica autorità competente

Su richiesta della Direzione regionale Ambiente ed Energia, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2019 pubblicata sulla G.U del 29 maggio 2019, a far data dal 30 maggio 2019, rientrano nelle competenze delle Province / Città Metropolitana i procedimenti seguenti:
• verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate previste dagli artt. 197, comma 1, lettera c), 214, comma 9, 215, commi 3 e seguenti e 216, commi 4 e seguenti, del d.lgs. n. 152 del 2006.

Tali procedimenti dovranno quindi essere trasmessi dai SUAP alla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente e non più agli uffici regionali. Le pratiche pervenute dal 30 maggio ad oggi (non di competenza di Regione Toscana, nemmeno in via di avvalimento) sono state/verranno inoltrate alle province/città metropolitana competenti. In conseguenza di quanto comunicato, sullo STAR l’endoprocedimento AMB 1.2 – Comunicazione in materia rifiuti di cui agli art. 215-216 del D.lgs. 152/2006 (SE NON IN AUA) viene in data odierna disattivato e, in sua sostituzione, viene attivato l’endoprocedimento PROV 1 (con identica descrizione e contenuto) che i SUAP dovranno notificare via PEC alle Provincie/città Metropolitane competenti.

Direttiva dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 131411/RU del 20 settembre 2019: D.Lgs. n. 504/95, art. 29, comma 2. Esercizi di vendita di prodotti alcolici. Reintroduzione dell’obbligo di denuncia fiscale. Indirizzi applicativi.

Direttiva dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 131411/RU del 20 settembre 2019 contenenti gli indirizzi operativi per la reintroduzione dell’obbligo di denuncia fiscale per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici ex D.Lgs. n. 504/95, art. 29 comma 2.
Fra le altre cose, per il periodo di non vigenza dell’obbligo di denuncia fiscale, la circolare prevede: a) che siano sottoposti all’obbligo di denuncia anche quegli operatori che medio tempore, ovvero 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019, hanno avviato l’attività senza essere tenuti all’osservanza del predetto vincolo. In tale direzione, gli esercenti rientranti nella descritta fattispecie procederanno a consolidare la loro posizione presentando all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa utilizzando il modello allegato alla circolare stessa b) Analogamente dovranno comportarsi quegli esercenti che avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017 non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia i quali potranno utilizzare, quindi, il modello allegato come i soggetti di cui al punto a. c) Stesso comportamento è previsto per i titolari degli esercizi per i quali, durante il periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo di denuncia siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita, (e che siano pertanto subentrati ad un titolare di licenza in quanto trattasi di esercizio avviato prima del 29 agosto 2017); per tali soggetti si prevede infatti che: l’attuale gestore ne darà tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane al fine di procedere all’aggiornamento della licenza di esercizio. Con le precedenti disposizioni l’Agenzia delle Dogane mira alla regolarizzazione delle posizioni degli esercenti che abbiano avviato o siano subentrati ad un’attività avviata precedentemente al 29/08/2017 (data di entrata in vigore dell’art. 1 comma 178 della L.124/2017 che prevedeva la soppressione dell’obbligo di denuncia) o durante il periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo (dal 29/08/2017 al 29/06/2019); per tali soggetti è previsto che la richiesta di licenza ovvero dell’aggiornamento della licenza venga effettuata direttamente presentando all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa utilizzando il modello allegato alla circolare stessa e non a mezzo di sportello unico.

Accordo in Conferenza Unificata del 17.04.2019

Con accordo in Conferenza Unificata del 17 aprile 2019 sono stati:

  • adottati nuovi moduli unificati e standardizzati in materia di strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta e di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti e non aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e che hanno natura di enti non commerciali;
  • aggiornati alcuni moduli unici nazionali in materia di attività commerciali e assimilate già adottati con precedenti accordi e, in particolare, quello per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zona tutelata.

Sviluppo Economico