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D.Lgs. 43/2025 – Modifiche in materia di accise

Si informa che con D.Lgs. 43/2025 sono state introdotte modifiche sostanziali a talune norme del D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico delle Accise – TUA).

In particolare come precisato dalla Circolare ADM n. 13/2025, al paragrafo I.V., per effetto dell’art. 1, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 43/2025 operante una parziale rivisitazione dell’art. 29 del TUA, per gli esercizi di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, bar, enoteche, pizzerie, ristoranti, pub, alberghi, locande, supermercati, altri esercizi commerciali del settore alimentare) viene superato l’attuale regime che prevede obblighi di denuncia di esercizio e di munirsi della conseguente licenza fiscale rilasciata dall’Ufficio delle dogane, previo assolvimento dell’imposta di bollo, la cui preventiva acquisizione ha abilitato l’esercente allo svolgimento di attività fiscalmente rilevanti.

Di conseguenza:

  • Per gli operatori che intendono esercitare la vendita di prodotti alcolici assoggettati al contrassegno fiscale (come i liquori, acquaviti, bevande contenenti alcole, vini alcolizzati e liquorosi, vini aromatizzati, ecc..) e di birra, l’adempimento fiscale è assolto e si esaurisce con la già prevista comunicazione di avvio delle attività da presentare al SUAP.
  • L’unica comunicazione presentata al SUAP tiene luogo della denuncia di esercizio e della licenza fiscale (art. 29, comma 2-bis, TUA). Sarà cura poi del SUAP trasmettere la stessa all’Ufficio delle dogane.
  • Gli esercenti la vendita al dettaglio di altre bevande alcoliche (ad es. vino, bevande fermentate diverse da vino e da birra) così come, laddove non diversamente disposto da norme di esecuzione del TUA, di prodotti di diversa natura contenenti alcole (ad es. prodotti finiti di profumeria alcolica condizionati) restano esonerati da ogni adempimento tributario.
  • Solo per gli esercenti che intendono commercializzare in altro Stato membro bevande alcoliche assoggettate ad accisa ai sensi dell’art. 9-bis del TUA o nello Stato prodotti già immessi in consumo in altro Stato membro ex art. 10 del TUA permane il vigente regime di denuncia di esercizio e licenza fiscale (art. 29, comma 2, TUA).

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Testo Unico del Turismo (L.R.T. 61/2024) – Sentenze della Corte Costituzionale n. 196 del 23/12/2025 e n. 218 del 30/12/2025

Si informa che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 196 del 23/12/2025 ha esaminato diverse questioni di legittimità costituzionale promosse in riferimento a plurime disposizioni contenute nei Titoli VI e VIII della legge regionale della Toscana numero 61 del 2024 e riguardanti varie figure riconducibili alle professioni turistiche.

La Corte, decidendo così sul ricorso n. 14/2025, ha dichiarato la ILLEGITTIMITA’ costituzionale:

  • Dell’art. 76, comma 4 a norma del quale il direttore tecnico dell’agenzia di viaggio deve prestare la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività per una sola agenzia;
  • Degli artt. da 95 a 110 volti a istituire e disciplinare le professioni dell’accompagnatore turistico e della guida ambientale.
  • Di vari commi relativi ai requisiti, all’albo professionale e al divieto di prosecuzione delle attività di maestro di sci e guida alpina.

La Corte Costituzionale ha poi con sentenza n. 218 del 30/12/2025 dichiarato inammissibili e non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 2 della L.R.T. 7/2025 di modifica della L.R.T. 61/2024

Ulteriori informazioni:

Legge regionale di stabilità per il 2026

Si informa che in data 31/12/2025 è entrata in vigore la L.R.T. 61/2025 “Legge di stabilità per il 2026”, in seguito alla pubblicazione sul BURT n. 79, parte prima, del 31 dicembre 2025, come disposto dall’art. 57 della stessa.

Si evidenzia che la stessa contiene disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di:

Turismo di cui alla L.R.T. 61/2024 “Testo unico del turismo”

  • Art. 2 “Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione. Modifiche all’articolo 144 della l.r. 61/2024”

Agricoltura sociale di cui alla L.R.T. 20/2023 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003.”

  • Art. 3 “Riconoscimento operatori di agricoltura sociale e avvio dell’attività. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 20/2023”
  • Art. 4 “Regolamento di attuazione. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 20/2023”
  • Art. 5“Vigilanza e controllo. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 20/2023”
  • Art. 6“Norme finali, transitorie e abrogazioni. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 20/2023”

Bando “Benessere animale” – annualità 2026

Si informa che Regione Toscana con D.D. 26540/2025 ha approvato il bando “Benessere animale” per l’annualità 2026,  cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), in attuazione del Piano strategico nazionale della Pac 2023-2027.

Beneficiari. Sono beneficiari del bando:

  • Imprenditori agricoli in attività, singoli o associati, registrati nella Banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica (BDN) come “operatori” dell’allevamento oggetto della domanda di sostegno;
  • Enti e altri soggetti di diritto pubblico titolari di allevamenti

Requisiti. Requisiti elencati nel bando alle sezioni 3.2 e 5

Contributo. Il sostegno prevede pagamenti forfettari erogati per UBA (unità di bestiame adulto) ed è differenziato per specie ed orientamento produttivo, così come rilevato dalla Banca dati dell’anagrafe zootecnica (BDN) oggetto di domanda.

Criteri di selezione. L’intervento può prevedere l’applicazione di principi di selezione nel caso in cui le richieste eccedano le risorse disponibili.

Dotazione finanziaria. Le risorse stanziate complessivamente per l’attuazione del bando sono pari a 20 milioni di euro, con una dotazione specifica per l’annualità di euro 6 milioni 666 mila 666,67 euro.

Domanda. Le domande, che per il primo anno sono di aiuto/pagamento, devono essere presentate a partire dal 01/02/2026 ed entro il 15/05/2026 (o altra data successiva stabilita a livello nazionale), dal sito www.artea.toscana.it.

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Testo Unico del Turismo (L.R.T. 61/2024) – Sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 16/12/2025

Si informa che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 depositata in data 16/12/2025, ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento a diverse
disposizioni della legge della Regione Toscana numero 61 del 2024, recante il testo unico del turismo.

La Corte, decidendo così sul ricorso n. 14/2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 41, commi 3 e 4, della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61 e infondate tutte le altre questioni di legittimità sollevate.

Ulteriori informazioni:

Sviluppo Economico