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Tintolavanderia e stireria professionale

Ultimo aggiornamento: 14/07/2025

Che cos'è

L’attività professionale di tintolavanderia comprende i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

Per ogni sede dell’impresa in cui si effettuano fasi di lavorazione e trattamento dei capi,  è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell’impresa, un responsabile tecnico in possesso dell’idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei requisiti di cui all’art. 2, comma 2, della L. 84/2006, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.

L’attività è individuata, assieme alle lavanderie self-service a gettoni, al punto 94 della Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 (Madia 2).


Requisiti

Requisiti soggettivi morali

Requisiti soggettivi del RESPONSABILE TECNICO

Requisiti oggettivi

  • Rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana e di igiene e sanità, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e delle destinazioni d’uso.
  • Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008.
  • Rispetto della normativa di prevenzioni incendi prevista dal D.P.R. 151/2001.
  • Rispetto della normativa ambientale.

Come si ottiene

Avvio

L’esercizio dell’attività  è soggetto a SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche o SCIA CONDIZIONATA (art. 19-bis, comma 3, della Legge 241/1990) prevista qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sia necessaria l’acquisizione di atti di assenso o pareri, da presentare con unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)  competente per il territorio nel quale si intende avviare l’attività, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 96.01.1R – opzione: AVVIO.

Ulteriori endoprocedimenti

Variazioni: Trasferimento di sede – Ampliamento di sede – Variazione del responsabile tecnico

Le variazioni della attività sono soggette a COMUNICAZIONE da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 96.01.1R – opzione: VARIAZIONI.


Note

Riferimenti normativi


Responsabile

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Allegati e documenti


Modulistica

Il procedimento è strutturato su STAR pertanto la compilazione della SCIA avviene integralmente online, sul modello fornito dallo stesso portale.


Altre informazioni utili


Dove andare

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Sviluppo Economico