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Impianti di distribuzione di carburanti – Informazioni generali

Ultimo aggiornamento: 01/10/2025

Che cos'è

Definizioni (art. 57)

Ai sensi dell’art. 57 della L.R.T. 62/2018 si definiscono:

  • Impianto stradale (aperto al pubblico) – il complesso commerciale unitario, costituito dagli apparecchi di erogazione automatica di carburante, dai servizi e dalle attività economiche accessorie integrative.
  • Impianto ad uso privato – tutte le attrezzature fisse, senza limiti di capacità, ubicate all’interno di aree private non aperte al pubblico, quali stabilimenti, grandi infrastrutture (quali porti, aeroporti, ferrovie), cantieri, magazzini, depositi e simili e destinate al rifornimento:
    • Di automezzi, di proprietà o in leasing, di imprese produttive o di servizio, con esclusione delle amministrazioni pubbliche;
    • Di automezzi, di proprietà o in leasing, di imprese diverse da quella del titolare dell’autorizzazione, a condizione che tra il titolare e i soggetti utilizzatori sia costituito un consorzio, una associazione di imprese o altra forma associativa equivalente e che le imprese siano coinvolte nella realizzazione di un medesimo intervento, anche complesso, oppure che abbiano ad oggetto sociale l’attività di autotrasporto;
    • Limitatamente alle grandi infrastrutture, di automezzi esclusivamente funzionali alle attività svolte all’interno del sedime portuale, aeroportuale o ferroviario, come delimitato;
    • Di automezzi di proprietà o in leasing di imprese diverse da quella del titolare dell’autorizzazione, qualora si tratti di società controllate dalla società titolare dell’autorizzazione.

Localizzazione e incompatibilità (artt. 59, 60, 61, 68)

Gli impianti possono essere realizzati in tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri storici: è comunque obbligatorio il rispetto delle distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e di sicurezza antincendio, nonché dei criteri di compatibilità e incompatibilità di cui agli artt. 59 e 60.

Caratteristiche (art. 61)

Al fine di promuovere l’uso di carburanti a basso impatto ambientale nel settore dei trasporti, è consentita l’apertura di nuovi impianti di distribuzione mono prodotto che erogano gas naturale, compreso il biometano e dotati di punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce di cui all’art. 2, comma 1, lett. e), punto 1), del D.Lgs. 257/2016.

Nei nuovi impianti (art. 61, L.R.T. 62/2018):

  • Lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell’impianto è effettuato fuori dalla carreggiata.
  • Le superfici sono calcolate al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria e del lavoro, di sicurezza antincendio e in materia urbanistica, tenendo conto anche degli spazi destinati alla sosta.
  • Deve essere previsto un accesso diretto alla sede stradale pubblica.

Ai sensi dell’art. 69, gli impianti ad uso privato possono derogare alle caratteristiche tipologiche di cui all’art. 61.

Attività e servizi integrativi (art. 65)

Negli impianti possono essere esercitate le attività di:

Gli impianti possono offrire servizi integrativi all’automobile e all’automobilista quali: officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale e turistico, aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, bancomat, internet point.

Orari e prezzi (artt. 96 – 100 e D.L. 5/2023)

Gli impianti di distribuzione di carburanti funzionanti con la presenza del gestore determinano liberamente l’orario di servizio, nel rispetto delle disposizioni del Titolo II, Capo XII della L.R.T. 62/2018 e di quelle stabilite dal Comune.

Negli impianti di distribuzione di carburanti è fatto obbligo di esporre in modo leggibile dalla carreggiata stradale il cartello relativo ai prezzi praticati. In aggiunta, il D.L. 5/2023, convertito con modificazioni dalla L. 23/2023, ha introdotto l’obbligo di esporre con adeguata evidenza cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento, definiti ai sensi dell’art. 1, comma 2 dello stesso decreto-legge.

Autorizzazione all’installazione e all’esercizio (art. 64, 69)

L’installazione e l’esercizio di nuovi impianti sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all’art. 1 del D.Lgs. 32/1998 e contiene il termine entro il quale l’impianto è posto in esercizio. L’installazione di impianti ad uso privato è rilasciata per il rifornimento diretto ed esclusivo degli automezzi indicati dal richiedente.

Anagrafe degli impianti (art. 58, 59)

I titolari dell’autorizzazione all’installazione e all’esercizio degli impianti hanno l’obbligo di iscrizione nell’anagrafe di cui all’art. 1, comma 100, della L. 124/2017. Contestualmente all’iscrizione nell’anagrafe, il titolare dell’autorizzazione presenta una dichiarazione, secondo quanto stabilito all’art. 1, comma 102, della L. 124/2017, con la quale attesta se l’impianto ricade o non ricade in una delle fattispecie di incompatibilità previste, oppure che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegna all’adeguamento dell’impianto.


Requisiti


Come si ottiene


Note

Normativa di riferimento


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