Somministrazione di alimenti e bevande in bar, ristoranti e altri esercizi
Che cos'è
Per attività di somministrazione si intende la vendita al pubblico di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione (che tuttavia può essere limitata o vietata dal Comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico) per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell’esercizio.
Per superficie di somministrazione si intende l’area appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture, se accessibile alla clientela. Non costituisce superficie di somministrazione l’area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi.
Per impianti e attrezzature di somministrazione si intendono tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle superfici aperte al pubblico, come sopra definiti.
Gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi.
Il D.Lgs. 147/2012, che ha modificato il D.Lgs. 59/2012, ha introdotto la possibilità, anche per le ditte individuali, di avere un preposto, addetto alla somministrazione, diverso dal titolare.
Requisiti
Requisiti soggettivi morali (art. 11, L.R.T. 62/2018)
- Requisiti di cui all’art. 71, commi da 1 a 5, del D.Lgs. 59/2010
Requisiti soggettivi professionali (art. 12, L.R.T. 62/2018)
- Requisiti di cui all’art. 71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010
- Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale anche l’iscrizione al registro esercenti il commercio (REC), di cui alla L. 426/1971 (Disciplina del commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche oppure il superamento dell’esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l’iscrizione al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, o, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.
Requisiti soggettivi per i cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.
Requisiti oggettivi
- Locale conforme alla disciplina edilizia ed urbanistica e destinazione d’uso
- Rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria di cui al Reg. CE 852/2004 e al D.P.G.R. 40/R/2006
- Conformità del locale al D.M. 564/92 e ss.mm.ii. sulla sorvegliabilità (es. accesso diretto dalla pubblica via, assenza di collegamenti con le civili abitazioni o con spazi che permettano un accesso all’esterno, ecc).
Come si ottiene
La SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, L. 241/1990) è da presentare allo Sportello Unico per l’Attività Produttive (SUAP) , esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 56.10.01R – Bar, ristoranti ed altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (compreso home restaurant), e selezionando l’opzione: IN ZONA NON TUTELATA
Endoprocedimenti collegati
La SCIA ha efficacia immediata. Il Comune può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, salvo che l’interessato provveda a conformare l’attività alla normativa vigente, ai sensi dell’art. 19, comma 3 della L. 241/1990.
Note
Normativa di riferimento
- Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62, “Codice del Commercio.”
- Regolamento 9 aprile 2020, n. 23/R, “Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62”
- DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59, “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.”
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari
- Regolamento 1 agosto 2006, n. 40/R, “Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.”
- DECRETO del MINISTERO DELL’INTERNO 17 dicembre 1992, n. 564, “Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.”
- Chiarimenti su normativa antincendio – Inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo
Responsabile
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Allegati e documenti
Modulistica
Da allegare nella compilazione della comunicazione di subingresso in attività di bar per causa di morte nella sezione Requisiti Professionali scelta Altro Soggetto – pulsante carica file:
Altre informazioni utili
Dove andare
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