Materiali e oggetti a contatto con gli alimenti (MOCA)
Che cos'è
Trattasi dei materiali e degli oggetti, anche attivi e intelligenti, che, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del Reg. (CE) 1935/2004:
- sono destinati a essere messi a contatto con prodotti alimentari, oppure
- sono già a contatto con prodotti alimentari e sono destinati a tal fine, oppure
- di cui si prevede ragionevolmente che possano essere messi a contatto con prodotti alimentari o che trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d’impiego normali o prevedibili.
L’art. 6, comma 1 del D.Lgs. 29/2017 ha introdotto l’obbligo di comunicazione all’autorità sanitaria territorialmente competente degli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Reg. (CE) 2023/2006 sotto il controllo degli operatori del settore; pertanto devono effettuare la comunicazione gli stabilimenti:
- Di produzione in proprio o per conto terzi di MOCA, compresi i pezzi di ricambio o materie prime destinate alla produzione di MOCA. Per le materie plastiche, l’obbligo di comunicazione parte dalla produzione e trasformazione dei polimeri. La produzione delle sostanze per la formazione dei polimeri (additivi, catalizzatori, monomeri ecc.) è esclusa dall’obbligo di comunicazione;
- Di trasformazione, ivi compresa la produzione di MOCA a partire da materie prime adatte al contatto con alimenti, come, ad esempio, la produzione di Tetrapack e poliaccoppiati, la formatura di vaschette in alluminio a partire da fogli sottili e laminati, lo stampaggio a iniezione di bottiglie in PET o altre materie plastiche, nonché la stampa di pellicole, carte e cartoni;
- Di assemblaggio, ivi compresa la produzione di MOCA partendo da materie prime adatte al contatto con gli alimenti, come, ad esempio, la produzione di macchinari, attrezzature ed elettrodomestici;
- Di deposito, comprendenti la sola attività di stoccaggio a supporto di una impresa che produce, trasforma o assembla MOCA o materie prime destinate alla loro produzione;
- Di stampa dei MOCA;
- Di distribuzione all’ingrosso, compresi gli operatori del settore che svolgono attività di commercio, distribuzione all’ingrosso e/o importazione di MOCA e materie prime destinati ad altri operatori del settore o imprese alimentari, anche attraverso forme di commercio online. Rientrano in questa tipologia anche gli importatori intermediari di MOCA e materie prime destinati ad altri operatori del settore o direttamente a imprese alimentari.
e che trattano i materiali di cui all’Allegato I al Reg. (CE) 1935/2004, ovvero: materiali e oggetti attivi e intelligenti, adesivi, ceramiche, sughero, gomme, vetro, resine, metalli e leghe, carta e cartone, materie plastiche, inchiostri da stampa, cellulosa rigenerata, siliconi, prodotti tessili, vernici e rivestimenti, cere, legno, padelle, pentole teflonate e carta politenata.
Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione gli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l’attività di distribuzione al consumatore finale.
Requisiti
- Requisiti generali (art 3) e speciali (art. 4, Reg. 1935/2004) dei MOCA
- Gli operatori del settore devono istituire, attuare e far rispettare un sistema di assicurazione della qualità efficace e documentato, pertanto, le varie operazioni devono svolgersi secondo istruzioni e procedure prestabilite. (Art. 5, Reg. 2023/2006)
- Istituzione e mantenimento di un sistema di controllo della qualità efficace, comprendente il monitoraggio dell’attuazione e del totale rispetto delle “buone pratiche di fabbricazione”, nonché l’identificazione delle misure volte alla correzione di eventuali mancanze di conformità, da mettere a disposizione delle autorità competenti per le ispezioni. (Art. 6, Reg. 2023/2006)
- Elaborazione e conservazione di una adeguata documentazione relativa alle specifiche, alle formulazioni, ai processi e alle registrazioni delle varie operazioni di fabbricazione svolte, che siano pertinenti per la conformità e la sicurezza di materiali e oggetti finiti, nonché ai risultati del sistema di controllo della qualità, da mettere a disposizione delle autorità competenti (Art. 7, Reg. 2023/2006)
- Norme specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione di cui all’Allegato al Reg. 2023/2006
- Requisiti specifici per il trattamento di:
- Materiali attivi e intelligenti di cui al Reg (CE) 450/2009
- Materiali ed oggetti di materia plastica di cui al Reg. (UE) 10/2011
- Materiali ed oggetti di materia plastica riciclata di cui al Reg. (UE) 1616/2022
Come si ottiene
La comunicazione ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 29/2017 è da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) nel cui territorio ricade lo stabilimento, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice della propria attività, attivando tramite il pulsante ELENCO l’endoprocedimento: ASL 86 – Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti (MOCA) presente nella sezione “Igienico sanitari”
Ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.Lgs. 29/2017, nel caso in cui l’attività posta in essere dall’operatore economico sia soggetta a registrazione o a riconoscimento ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 852/2004 (vedi scheda: Reg. CE 852/2004 – NOTIFICA ai fini della registrazione) e n. 853/2004 (vedi scheda: Reg. CE 853/2004 – RICONOSCIMENTO stabilimenti) la comunicazione di cui sopra è effettuata contestualmente alla relativa notifica o istanza.
Allegati
- Attestazione del pagamento dei Diritti istruttori dovuti all’Azienda USL Toscana Centro (per le modalità di pagamento vedi Come si presentano le pratiche)
Note
Normativa di riferimento
- DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2017, n. 29, “Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.”
- Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 e ss.mm.ii., riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE
- Regolamento (CE) n. 1895/2005 della Commissione, del 18 novembre 2005, relativo alla restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari
- Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006 e ss.mm.ii., sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari
- Regolamento (CE) n. 450/2009 della Commissione, del 29 maggio 2009, concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
- Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011 e ss.mm.ii., riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
- Regolamento (UE) 1616/2022 della Commissione del 15 settembre 2022 e ss.mm.ii., relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008
Responsabile
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Allegati e documenti
Modulistica
L’endoprocedimento ASL 86 è strutturato su STAR, pertanto la compilazione della comunicazione avviene integralmente online, sul modello fornito dallo stesso portale.
Altre informazioni utili
Ministero della Salute:
Azienda USL Toscana Centro:
Dove andare
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