Media struttura di vendita (da 301 mq a 1500 mq)
Che cos'è
Si tratta dell’attività di commercio al dettaglio di merci – ALIMENTARI E/O NON ALIMENTARI – svolta in locali con destinazione d’uso commerciale al dettaglio, con una superficie destinata alla vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato e compresa tra 301 e 1500 mq.
Requisiti
Requisiti soggettivi morali (art. 11, L.R.T. 62/2018)
- Requisiti di cui all’art. 71, commi da 1 a 5, del D.Lgs. 59/2010
Requisiti soggettivi professionali per settore ALIMENTARE (art. 12, L.R.T. 62/2018)
- Requisiti di cui all’art. 71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010
- Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale anche l’iscrizione al registro esercenti il commercio (REC), di cui alla L. 426/1971 (Disciplina del commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche oppure il superamento dell’esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l’iscrizione al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, o, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.
Requisiti soggettivi per i cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.
Requisiti oggettivi (art. 14, L.R.T. 62/2018)
- L’attività di vendita negli esercizi di commercio al dettaglio è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali
- L’attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai fini della registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004
- Le medie strutture di vendita possono essere insediate solo in aree ascrivibili alla categoria funzionale commerciale al dettaglio di cui all’art. 99, comma 1, lett. c), della L.R.T. 65/2014
Come si ottiene
AVVIO (Art. 18, L.R.T. 62/2018)
L’apertura di una media struttura di vendita è soggetta ad AUTORIZZAZIONE rilasciata dal Comune competente per territorio. La istanza deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 47.102R e selezionando l’opzione AVVIO.
Decorsi novanta giorni dal ricevimento la domanda deve ritenersi accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.
L’autorizzazione è rilasciata contestualmente al permesso di costruire.
Endoprocedimenti collegati
- Vendita di prodotti specifici – Vedi schede informative nella sezione Prodotti specifici
- Insegna di esercizio
- Affidamento di reparto
VARIAZIONI (Art. 18, L.R.T. 62/2018)
Il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all’articolo 13, comma 1, lettera e) della Legge regionale 62/2018 di una media struttura di vendita sono soggetti ad AUTORIZZAZIONE rilasciata dal Comune competente per territorio. La istanza deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 47.102R e selezionando l’opzione VARIAZIONE.
La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico è soggetta a SCIA ai sensi degli articoli 19 o 19 bis della l. 241/1990, da presentare al SUAP esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) utilizzando il codice attività: 47.102R e selezionando l’opzione VARIAZIONE.
La riduzione della superficie di vendita è soggetta a COMUNICAZIONE da presentare al SUAP esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) utilizzando il codice attività: 47.102R e selezionando l’opzione VARIAZIONE.
SUBINGRESSO (Art. 90, L.R.T. 62/2018)
La comunicazione di subingresso – anche in caso di subentro per causa di morte – deve essere presentata prima dell’effettivo avvio dell’attività da parte del subentrante e comunque entro un anno dalla morte del titolare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.10.0R – opzione SUBINGRESSO
In caso di subingresso per causa di morte (comma 7 e 8)
La comunicazione di subingresso è presentata dall’erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall’articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, oppure abbiano costituito una società.
Qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 11 del Codice del Commercio, il subentrante per causa di morte ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l’attività anche in mancanza del requisito professione di cui all’art. 12. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di cui all’articolo 12 del Codice del Commercio, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.
In assenza di specifica modulistica unificata standardizzata, per la dichiarazione relativa all’eventuale mancato possesso del requisito professionale, ai sensi del comma 8 dell’art. 90 della L.R. 62/2018, si utilizza l’apposito modulo SUAP (disponibile nella sezione MODULISTICA) da allegare nella compilazione della comunicazione di subingresso nella sezione Requisiti Professionali scelta Altro Soggetto – pulsante carica file.
Precisazioni in caso di affitto di azienda
Qualora, alla cessazione del contratto di affitto di azienda, il titolare del titolo abilitativo effettui contestualmente un nuovo trasferimento della gestione dell’attività, ad altro soggetto o al medesimo, non è tenuto a reintestarsi preliminarmente il titolo, ma la comunicazione di SUBINGRESSO viene effettuata direttamente dal subentrante.
La comunicazione di SUBINGRESSO non è richiesta qualora, alla cessazione del contratto di affitto di azienda, il titolare del titolo abilitativo intenda cessare l’attività, dovendosi in tal caso presentare solo la comunicazione di CESSAZIONE.
Note
Normativa di riferimento
- DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59, “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.”;
- Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62, “Codice del Commercio.”
- Regolamento 9 aprile 2020, n. 23/R, “Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- Regolamento 1 agosto 2006, n. 40/R, “Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.”
Responsabile
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Allegati e documenti
Modulistica
Da allegare nella compilazione della comunicazione di subingresso per causa di morte nella sezione Requisiti Professionali scelta Altro Soggetto – pulsante carica file:
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