Reg. CE 1069/2009 – Riconoscimento stabilimenti
Che cos'è
Per sottoprodotti di origine animale (SOA) si intendono, corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma.
Per prodotti derivati si intendono quelli ottenuti attraverso uno o più trattamenti, trasformazioni o fasi di lavorazione di sottoprodotti di origine animale.
Le norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai SOA e ai prodotti derivati sono rinvenibili nel Regolamento (CE) n. 1069/2009, nel relativo regolamento di applicazione Regolamento (UE) n. 142/2011 e nelle Linee Guida nazionali e regionali, approvate con D.G.R.T. n. 63 del 03/02/2014, applicabili a tutte le fasi della loro raccolta, trasporto, manipolazione, trattamento, trasformazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, impiego e smaltimento.
I SOA sono soggetti a:
- Categorizzazione sulla base del livello di rischio per la salute pubblica
- Restrizioni d’uso generali, specifiche per categoria e per finalità di utilizzo
- Procedure di smaltimento in base alla categoria
- Deroghe specifiche per l’uso, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, e lo smaltimento sulla base della tipologia, della categoria e della finalità di impiego.
I prodotti derivati sono soggetti alle norme per la categoria specifica di SOA dai quali derivano.
Riconoscimento (Art. 24, Reg. 1069/2009)
Sono soggetti a riconoscimento gli stabilimenti o impianti che svolgono una o più delle attività, previste all’art. 24, comma 1 del Regolamento (CE) n.1069/2009, ovvero:
- Lett. a) – Trattamento dei SOA mediante sterilizzazione a pressione, con metodi di trasformazione di cui all’art. 15, comma 1, lett b), o con metodi alternativi autorizzati a norma dell’art. 20;
- Lett. b) – Smaltimento, come rifiuti, mediante incenerimento dei SOA e prodotti derivati, esclusi gli stabilimenti o impianti il cui funzionamento è autorizzato in conformità della direttiva 2000/76/CE;
- Lett. c) – Smaltimento o recupero dei SOA e prodotti derivati, se si tratta di rifiuti, mediante coincenerimento, esclusi gli stabilimenti o impianti il cui funzionamento è autorizzato in conformità della direttiva 2000/76/CE;
- Lett. d) – Uso di SOA e prodotti derivati quali combustibili;
- Lett. e) – Fabbricazione di alimenti per animali da compagnia;
- Lett. f) – Fabbricazione di fertilizzanti organici e ammendanti;
- Lett. g) – Trasformazione di SOA e/o di prodotti derivati in biogas o compost;
- Lett. h) – Manipolazione dei SOA dopo la loro raccolta mediante operazioni quali selezione, taglio, refrigerazione, congelamento, salatura, asportazione delle pelli o di materiale specifico a rischio;
- Lett. i) – Magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale;
- Lett. j) – Magazzinaggio di prodotti derivati destinati ad essere:
- i) smaltiti in discarica o inceneriti o destinati ad essere recuperati o smaltiti mediante coincenerimento;
- ii) usati come combustibile;
- iii) usati come mangimi, esclusi gli stabilimenti o impianti registrati o riconosciuti in conformità del regolamento (CE) n. 183/2005;
- iv) usati come fertilizzanti organici e ammendanti, escluso il magazzinaggio in un luogo di diretta applicazione.
indicando:
- Le categorie di SOA e prodotti derivati
- Se le operazioni sono svolte permanentemente in condizioni di assoluta separazione oppure temporaneamente in condizioni volte ad evitare contaminazioni, a seguito di mancanze di capacità per tali prodotti dovute a un focolaio diffuso di una malattia epizootica, oppure ad altre circostanze straordinarie non previste.
Sono esplicitamente esclusi dall’obbligo di riconoscimento gli stabilimenti indicati all’art. 3 delle linee guida regionali.
Ai sensi dell’art. 33 del Regolamento (UE) n. 142/2011, se uno stabilimento riconosciuto per la trasformazione di materiali di categoria 3 / categoria 2 viene successivamente autorizzato temporaneamente a trasformare materiali di categoria 1 o 2, conformemente all’art. 24, comma 2, lett. b), punto ii), del Reg. 1069/2009, tale impianto o stabilimento non può riavviare la trasformazione di materiali di categoria 3 / categoria 2, senza prima ottenere il riconoscimento da parte dell’autorità competente a norma dell’art. 44 del suddetto Regolamento.
Uno stabilimento che abbia ottenuto il riconoscimento non deve essere anche notificato ai fini della registrazione ai sensi dell’art. 23 del Reg. 1069/2009 – vedi scheda: Reg. CE 1069/2009 – SOA – NOTIFICA ai fini della registrazione
SOA e registrazione stabilimenti di MANGIMI
Ai sensi dell’art. 2, comma 2 delle linee guida regionali, il riconoscimento ex art. 24 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 non esime l’operatore dalla notifica ai sensi dell’art. 9, comma 2 del Regolamento (CE) n. 183/2005 – vedi scheda: Reg. CE 183/2005 – MANGIMI – NOTIFICA ai fini della registrazione, qualora i SOA o i prodotti derivati rappresentino delle materie prime per mangimi.
Requisiti
- Possesso dei requisiti minimi stabiliti dal Regolamento (CE) 1069/2009 e dal Regolamento (UE) 142/2011
- Rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica, di sicurezza, di agibilità, di destinazione d’uso dei locali, di prevenzione incendi e ambientale
- Tenuta dei documenti commerciali, anche semplificati, e dei certificati sanitari da conservare per almeno 2 anni, ai fini della rintracciabilità, con messa a disposizione dell’autorità competente al controllo, salvo che per l’attività sia stato previsto e/o autorizzato il trasporto in deroga senza i documenti di accompagnamento e nei casi previsti all’art. 8 delle linee guida regionali.
- Tenuta del registro delle partite di spedizione, trasporto e ricezione da conservare per almeno 2 anni, ai fini della rintracciabilità, con messa a disposizione dell’autorità competente al controllo, salvo i casi previsti all’art. 9 delle linee guida regionali.
- Istituzione, attuazione e mantenimento di controlli interni nei propri stabilimenti
- Introduzione, attuazione e mantenimento di una o più procedure scritte permanenti basate sui principi HACCP, nel caso di svolgimento delle attività di:
- Lavorazione dei SOA;
- Trasformazione dei SOA in biogas e compost;
- Manipolazione e Magazzinaggio di più di una categoria di SOA o di prodotti derivati nello stesso stabilimento;
- Fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
Come si ottiene
La ISTANZA di riconoscimento, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 è da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) nel cui territorio ricade lo stabilimento, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice della propria attività, attivando tramite il pulsante ELENCO l’endoprocedimento ASL 34.2 – Sottoprodotti. Riconoscimento con produzione presente nella sezione “Igienico sanitari” ed utilizzando la apposita modulistica ASL.
Allegati
- Modello di istanza e relativi allegati indicati
- Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo per n. 1 marca da bollo del valore legale corrente (€ 16.00)
- Attestazione del pagamento dei Diritti di segreteria SUAP (per le modalità di pagamento vedi Come si presentano le pratiche)
- Attestazione del pagamento dei Diritti istruttori dovuti all’Azienda USL Toscana Centro (per le modalità di pagamento vedi Come si presentano le pratiche)
Iter della pratica
L’ASL effettua un’ispezione in loco, a seguito della quale viene rilasciato il riconoscimento condizionato, qualora risulti che lo stabilimento soddisfa tutte le prescrizioni relative all’infrastruttura ed alle attrezzature necessarie ad assicurare lo svolgimento delle procedure operative.
In seguito a nuova ispezione in loco da effettuarsi entro 3 mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato, con l’accertamento degli altri requisiti di cui all’art. 44, comma 1 del Reg. 1069/2009, viene rilasciato il riconoscimento definitivo, oppure, in caso di progressi evidenti di stabilimento che non soddisfa tutte le prescrizioni pertinenti, può essere prorogato il riconoscimento condizionato, valido comunque per un massimo di 6 mesi in totale.
Ciascuno stabilimento riconosciuto viene inserito in conformità all’art. 47 del Reg. 1069/2009 nell’elenco nazionale S.INTE.S.I. del Ministero della Salute.
Note
Normativa di riferimento
- Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, e ss.mm.ii, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)
- Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, e ss.mm.ii, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera
- D.G.R.T. n. 63 del 03/02/2014, “Recepimento Accordo di Conferenza Unificata sul documento recante Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n.1069/2009 e approvazione di direttive regionali per l’applicazione.”
- D.D. Regione Toscana n. 1122 del 25/03/2014, “Delibera Giunta Regionale n.63 del 3.02.2014 in materia di norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano. Adozione di specifica modulistica.”
- DECRETO LEGISLATIVO 1 ottobre 2012, n. 186, “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera.”
Responsabile
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Allegati e documenti
Modulistica
L’endoprocedimento ASL 34.2 NON è strutturato su STAR. Il modello da utilizzare è reperibile sul sito dell’Azienda USL Toscana Centro.
Altre informazioni utili
Da sito web EUR-Lex – Legislazione europea:
Da sito web Azienda USL Toscana Centro:
Dove andare
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