Strutture Ricettive: informazioni generali
Che cos'è
Con la legge quadro 217/1983 è stato demandato alle Regioni il compito di definire i criteri per la classificazione delle strutture ricettive del sistema turistico. In Toscana sono in vigore la L.R.T. 61/2024, “Testo Unico del turismo” che ha subito modifiche successive con L.R. 7/2025 e L.R. 28/2025 e il suo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 47/R/2025 del 11 agosto 2025.
Ai sensi del Testo Unico, le strutture ricettive (Titolo II della L.R.T. 61/2024) sono suddivise in:
- Capo I – Strutture ricettive alberghiere:
- Alberghi
- Residenze turistico-alberghiere (RTA)
- Condhotel
- Academy hotel
- Capo II – Strutture ricettive all’aperto:
- Capo III – Strutture ricettive extra-alberghiere per l’ospitalità collettiva:
- Capo IV – Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione:
- Affittacamere
- Bed & breakfast
- Case e appartamenti per vacanze (CAV)
- Residenze d’epoca.
- A partire dal 01/07/2026, tali attività saranno consentite ai sensi dell’ 144 della L.R.T. 61/2024 esclusivamente in immobili e unità immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione d’uso turistico-ricettiva,
- Capo V– Residence
- Capo VI– Alberghi diffusi
Le strutture ricettive sono individuate al punto 75 della Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 (Madia 2), che prevede il regime amministrativo della SCIA UNICA per l’avvio dell’attività, eventualmente accompagnata dalla notifica sanitaria ai fini della registrazione per la somministrazione di alimenti e bevande e dalla SCIA di prevenzione incendi per le strutture con più di 25 posti letto. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione 1.10 della Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. In caso di ulteriori attività (acconciatore, estetista, palestra, lavanderia, …) si applicano i relativi regimi amministrativi.
Ogni variazione relativa alla capacità ricettiva, alle dotazioni e ai servizi della struttura ricettiva, nonché alla classificazione, è soggetta al regime amministrativo della SCIA, da presentarsi al SUAP competente per territorio, entro quindici giorni dal suo verificarsi. Ogni ulteriore variazione dei dati e delle informazioni contenute nella SCIA è soggetta al regime amministrativo della COMUNICAZIONE, da presentarsi al SUAP competente per territorio, entro quindici giorni dal suo verificarsi.
Disposizioni comuni da regolamento D.P.G.R. 47/R/2025
Informazioni sull’accessibilità (art. 2)
- Le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari, qualunque sia lo strumento e il canale di erogazione dell’informazione, forniscono ai fini della fruizione dell’offerta turistica le informazioni sull’accessibilità da parte delle persone con disabilità secondo lo schema contenuto nell’allegato A al D.P.G.R. 47/R/2025e secondo le indicazioni ivi contenute.
- Il sito web della struttura ricettiva e dello stabilimento balneare deve contenere una sezione appositamente dedicata all’accessibilità con lo schema di cui all’allegato A, compilato sull’apposita piattaforma telematica predisposta dalla Giunta regionale, scaricabile dall’utente in formato testuale. Il link alla sezione deve essere opportunamente evidenziato nella pagina iniziale del sito. Il materiale promozionale cartaceo deve riportare il link alla sezione.
Denominazione (art. 10)
- La denominazione di ciascuna struttura ricettiva non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nel territorio dello stesso comune oppure nel territorio di comuni confinanti qualora si tratti di due strutture le cui aree di pertinenza risultino contigue.
- Non può essere assunta la denominazione di una struttura che ha cessato l’attività senza il formale assenso del titolare della medesima, a meno che non sia trascorso dall’effettiva cessazione il periodo che liberalizza l’uso della denominazione, ai sensi della normativa statale in materia.
- Non può essere assunta una denominazione che faccia riferimento a una tipologia diversa da quella dichiarata.
- L’utilizzo del termine suiteè consentito esclusivamente alle strutture ricettive alberghiere
Insegna (art. 11)
- All’esterno della struttura ricettiva deve essere esposta, in modo ben visibile, l’insegna o la targa contenente la denominazione e l’indicazione della tipologia e del livello di classificazione, ove prevista, nonché di ulteriori dati previsti dalla normativa statale. La tipologia della struttura ricettiva deve essere espressa in lingua italiana, con facoltà di associarvi i corrispondenti termini in lingua inglese.
- L’insegna o la targa delle dipendenze di un albergo o di una residenza turistico alberghiera, nonché delle unità immobiliari associate all’albergo ai sensi dell’ 22, comma 6, del Testo unico, deve contenere la denominazione della casa madre, la dicitura dipendenza, il livello di classificazione della dipendenza medesima e l’eventuale propria denominazione.
Per le modalità di presentazione della pratica di installazione insegna, si veda la scheda Insegne di esercizio – Mezzi pubblicitari
Manutenzione delle strutture ricettive (art. 12)
- Le strutture ricettive devono essere manutenute in buono stato di pulizia, conservazione e decoro, tale da assicurarne la completa funzionalità e la fruibilità in sicurezza da parte dell’utenza.
Strutture ricettive digital detox (art. 13)
- Per struttura ricettiva digital detoxsi intende una struttura all’interno della quale non è consentito agli alloggiati l’uso di propri strumenti digitali quali computer, tablet e smartphone.
- La struttura ricettiva digital detoxpuò, in deroga alle prescrizioni relative alla propria tipologia e classificazione, astenersi dalla dotazione di apparecchi televisivi.
Assistenza sanitaria (art. 14)
- Ogni struttura ricettiva deve avere le dotazioni di pronto soccorso prescritte dal Lgs. 81/2008.
- Nei campeggi e nei villaggi turistici deve essere presente un locale ove, all’occorrenza, sia fornita l’assistenza di primo soccorso, con presenza di lettino e materiale sanitario di rapido consumo.
- Ogni struttura ricettiva deve essere in grado di fornire il nominativo di almeno un medico reperibile in tempi brevi per l’assistenza medica non emergenziale.
Accesso di animali (art. 15)
- La struttura ricettiva può consentire l’accesso di animali d’affezione al seguito della clientela, a condizione che siano rispettate le prescrizioni del comune e che sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose e gestiti in conformità al regolamento interno eventualmente adottato dalla struttura.
- Per i cani si applica l’ 21 della L.R.T. 59/2009, “Norme per la tutela degli animali.”
Pubblicità dei prezzi (art. 73, L.R.T. 61/2024)
Nella zona di ricevimento degli ospiti della struttura ricettiva e dello stabilimento balneare è esposta, in modo che sia perfettamente visibile, una tabella riepilogativa dei prezzi massimi dei servizi praticati nell’anno in corso, conforme al modello approvato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
Periodi di apertura
I periodi di apertura delle strutture ricettive si distinguono in annuali e stagionali:
- per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell’arco dell’anno solare;
- per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi, anche non consecutivi, e non superiore complessivamente a nove mesi, anche non consecutivi, nell’arco dell’anno solare.
La sospensione dell’attività per un periodo superiore a quindici giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi al SUAP tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).
Requisiti
Come si ottiene
Codice Identificativo Nazionale (CIN)
Con la conversione nella legge n. 191/2023 del decreto “Anticipi” (D.L. n. 145/2023) è definitiva l’istituzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), che dovrà essere assegnato, tramite apposita procedura automatizzata, dal ministero del Turismo alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. Al citato ministero è affidata anche la gestione della relativa banca dati nazionale. Chiarimenti sulla procedura telematica di assegnazione del CIN dal sito web della Regione Toscana.
Procedure per l’ottenimento del CIN:
- Accedi alla piattaforma Turismo5 con le credenziali ricevute e visualizza il Codice Identificativo Regionale (CIR) assegnato.
- Con Spid o CIE e codice regionale (CIR) accedi alla Banca Dati Strutture Ricettive del Ministero del Turismo e ottieni il CIN.
- Inizia a registrare gli ospiti su Turismo5 per adempiere agli obblighi statistici e non incorrere in sanzioni amministrative.
Obbligo di notifica alloggiati
Richiedi le credenziali al Portale Alloggiati della Questura per l’obbligo di notifica dell’arrivo dell’ospite ai fini di Pubblica Sicurezza in modo da non incorrere in sanzioni penali.
Note
Normativa di riferimento
- Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61, “Testo unico del turismo.”
- Regolamento 11 agosto 2025, n. 47/R,“Regolamento di attuazione della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo).”
- DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.”
- DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222, “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.”
- REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773, “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.”
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151, “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”
- Regolamenti comunali in materia; consultare il sito del comune territorialmente competente:
Responsabile
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Allegati e documenti
Modulistica
Altre informazioni utili
- Regione Toscana – Il nuovo Testo unico del turismo e il Regolamento di attuazione
- Comuni componenti l’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese:
Dove andare
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