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Direttiva dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 131411/RU del 20 settembre 2019: D.Lgs. n. 504/95, art. 29, comma 2. Esercizi di vendita di prodotti alcolici. Reintroduzione dell’obbligo di denuncia fiscale. Indirizzi applicativi.
Direttiva dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 131411/RU del 20 settembre 2019 contenenti gli indirizzi operativi per la reintroduzione dell’obbligo di denuncia fiscale per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici ex D.Lgs. n. 504/95, art. 29 comma 2.
Fra le altre cose, per il periodo di non vigenza dell’obbligo di denuncia fiscale, la circolare prevede: a) che siano sottoposti all’obbligo di denuncia anche quegli operatori che medio tempore, ovvero 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019, hanno avviato l’attività senza essere tenuti all’osservanza del predetto vincolo. In tale direzione, gli esercenti rientranti nella descritta fattispecie procederanno a consolidare la loro posizione presentando all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa utilizzando il modello allegato alla circolare stessa b) Analogamente dovranno comportarsi quegli esercenti che avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017 non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia i quali potranno utilizzare, quindi, il modello allegato come i soggetti di cui al punto a. c) Stesso comportamento è previsto per i titolari degli esercizi per i quali, durante il periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo di denuncia siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita, (e che siano pertanto subentrati ad un titolare di licenza in quanto trattasi di esercizio avviato prima del 29 agosto 2017); per tali soggetti si prevede infatti che: l’attuale gestore ne darà tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane al fine di procedere all’aggiornamento della licenza di esercizio. Con le precedenti disposizioni l’Agenzia delle Dogane mira alla regolarizzazione delle posizioni degli esercenti che abbiano avviato o siano subentrati ad un’attività avviata precedentemente al 29/08/2017 (data di entrata in vigore dell’art. 1 comma 178 della L.124/2017 che prevedeva la soppressione dell’obbligo di denuncia) o durante il periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo (dal 29/08/2017 al 29/06/2019); per tali soggetti è previsto che la richiesta di licenza ovvero dell’aggiornamento della licenza venga effettuata direttamente presentando all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa utilizzando il modello allegato alla circolare stessa e non a mezzo di sportello unico.
Accordo in Conferenza Unificata del 17.04.2019
Con accordo in Conferenza Unificata del 17 aprile 2019 sono stati:
- adottati nuovi moduli unificati e standardizzati in materia di strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta e di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti e non aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e che hanno natura di enti non commerciali;
- aggiornati alcuni moduli unici nazionali in materia di attività commerciali e assimilate già adottati con precedenti accordi e, in particolare, quello per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zona tutelata.
GAS TOSSICI: pubblicato il decreto per la revisione quinquennale dei patentini gas tossici
Pubblicato in G.U. (120 del 24/05/2019) il decreto del Ministero Salute per la revisione quinquennale delle patenti di abilitazione all’impiego di gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2014.
Il testo del Decreto e tutte le informazioni nella Scheda : revisione quinquennale delle patenti di abilitazione all’impiego di gas tossici
Modifiche al Codice del Commercio Legge Regionale 62/2018
Con legge Regionale n. 16 del 16 aprile 2019 sono state apportate modifiche al Codice del Commercio, Legge R.T. 62/2018
Si riporta il testo coordinato della Legge regionale Toscana 62/2018
STRUTTURE RICETTIVE: entro 31/03/2019 obbligo di adeguarsi al Regolamento
L’art. 64 comma 4 DPGR 47/R/2018 (Regolamento di attuazione della Legge Regionale 86/2016 – Testo Unico Turismo) impone alle strutture ricettive esistenti all’11/08/2018 di adeguarsi alle disposizioni del regolamento entro il 31/03/2019, salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica. Ulteriori info nelle pagine dedicate