Locali di pubblico spettacolo con agibilità permanente
Che cos'è
I locali di pubblico spettacolo e intrattenimento sono elencati rispettivamente all’art. 17 della Circolare 16/1951 del Ministero dell’Interno ed all’art. 1 comma 1) del D.M. 19.08.1996.
L’esercizio di un’attività di pubblico spettacolo permanente (teatro, cinematografo, sala da ballo ecc.) è subordinata al rilascio dell’autorizzazione comunale ai sensi dell’art. 68 T.U.L.P.S. I locali di pubblico spettacolo, richiedono, ai fini dell’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo, la verifica di agibilità di cui all’art. 80 T.U.L.P.S.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione comunale, sia nel caso di realizzazione di un nuovo locale di pubblico spettacolo sia di modifiche di un locale già in esercizio, nel caso di capienza superiore a 200 persone deve essere presentato preliminarmente un progetto sul quale la Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ai sensi dell’art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 “Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.” , esprime un parere di fattibilità.
In caso di rilascio di parere favorevole di fattibilità e terminato l’intervento di nuova realizzazione o di ristrutturazione (in caso modifiche), seguirà la verifica di agibilità a cura della Commissione citata tramite sopralluogo presso il locale (art. 80 T.U.L.P.S.).
Per i locali con capienza pari o inferiore a 200 persone il parere, la verifica e gli accertamenti di agibilità sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’Interno – ai sensi dell’art. 141 del Regolamento, come riscritto dal D.P.R. 311/2001 in ultimo modificato dall’art. 4, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 222/2016 (Madia 2) vedi, per esempio, facsimile.
L’attività è individuata alla sezione 5 punto 80 della tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 (Madia2)
Requisiti
Requisiti morali
- L’interessato deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.
Requisiti antimafia
- L’interessato deve dichiarare che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli art. 67, commi 1, lettere da a) a g), commi da 2 a 7 e 8, e art. 76, comma 8, del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
- Inoltre deve dichiarare di essere consapevole che, per il regolare esercizio dell’attività, i requisiti morali e antimafia devono essere posseduti anche dai soggetti indicati nell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (qualora presenti).
Requisiti oggettivi
- Locali in cui si svolge l’attività conformi alle norme urbanistiche, edilizie, relative alla destinazione d’uso, igienico-sanitarie, di sicurezza nei luoghi di lavoro e ambientali;
- Rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria di cui al Reg. CE 852/2004 e al D.P.G.R. 40/R/2006;
- Conformità del locale al D.M. 564/1992 e ss.mm.ii. sulla sorvegliabilità (es. accesso diretto dalla pubblica via, assenza di collegamenti con le civili abitazioni o con spazi che permettano un accesso all’esterno, ecc).
- Conformità alla normativa antincendio cui al D.P.R. 151/2011, al D.M. 19 agosto 1996 e al D.M. 22 novembre 2022.
Come si ottiene
Codici STAR di riferimento
- 90.04.01R – Teatri, sale da concerto, sale polivalenti, sale cinematografiche/cinema e altre strutture di pubblico spettacolo con agibilità permanente
- 93.29.10 – discoteche, sale da ballo night-club e simili
da utilizzare in base al codice ATECO della propria attività.
Richiesta preliminare del parere di fattibilità – Locali con capienza superiore alle 200 persone
La RICHIESTA DI PARERE DI FATTIBILITA’, deve essere presentata al Comune tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando uno dei codici STAR sopra descritti, selezionando l’opzione: ADEMPIMENTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI ed allegando il modello del Comune territorialmente competente.
Prima dell’attivazione del procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione o prima dell’invio della SCIA per attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, deve essere acquisito il parere positivo del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pistoia con la presentazione tramite SUAP dell’istanza di valutazione dei progetti di prevenzione incendi; per le modalità vedi scheda: Prevenzione incendi
Il parere è obbligatorio per le attività di cui al punto 65 “Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq.”, categorie B e C dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011.
ISTANZA di AUTORIZZAZIONE per apertura locale di pubblico spettacolo
La ISTANZA di autorizzazione all’apertura di un locale di pubblico spettacolo con agibilità definitiva nel regime ordinario previsto dall’art. 68 TULPS, deve essere presentata al Comune tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando uno dei codici STAR sopra descritti, selezionando l’opzione: AVVIO, attivando l’endoprocedimento AD COM 32 – Autorizzazione Pubblico spettacolo permanente ed allegando il modello del Comune territorialmente competente.
SCIA per apertura locale di pubblico spettacolo – Locali con capienza inferiore alla 200 persone
Per i Comuni che hanno attivato ulteriori semplificazioni dei procedimenti ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 222/2016
La SCIA ai sensi degli artt. 19 e 19-bis della L. 241/1990 per l’apertura di un locale di pubblico spettacolo con agibilità definitiva deve essere presentata al Comune tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) utilizzando uno dei codici STAR sopra descritti, selezionando l’opzione: AVVIO, attivando l’endoprocedimentoAD COM 32 – Autorizzazione Pubblico spettacolo permanente ed allegando il modello del Comune territorialmente competente.
Ulteriori procedimenti
- Attività di somministrazione NON SOGGETTE A REQUISITI COMUNALI
- Reg. CE 852/2004 – NOTIFICA ai fini della registrazione
- LICENZA fiscale per vendita di prodotti ALCOLICI
- INSEGNE di esercizio e Mezzi pubblicitari
- Impatto ACUSTICO
Tempi e iter della pratica
L’autorizzazione è l’atto finale di un procedimento a istanza di parte (domanda di autorizzazione), con il quale l’amministrazione comunale esprime la volontà che l’attività venga svolta, in quanto si è conclusa positivamente l’istruttoria comprensiva di endoprocedimenti.
La SCIA ha efficacia immediata, pertanto l’attività può essere iniziata al momento della presentazione della stessa. Entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE TERRITORIALMENTE COMPETENTE può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività, ai sensi dell’art. 19, comma 3 della L. 241/1990.
Per i tempi, l’iter e le eventuali semplificazioni, consultare il sito web del Comune territorialmente competente:
Note
Normativa di riferimento
- REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773, “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.” – Artt. 68, 69 e 80
- REGIO DECRETO 6 maggio 1940, n. 635, “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.”
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2001, n. 311, “Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999).” – Art. 4
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1977, n. 616, “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.”
- DECRETO MINISTERIALE del Ministero dell’Interno del 19 agosto 1996, “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.”
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151, “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”
- DECRETO del MINISTERO DELL’INTERNO del 22 novembre 2022, “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico.”
- Chiarimenti su normativa antincendio – Inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo
- Regolamenti e disposizioni in materia dei Comuni di:
Responsabile
Clicca qui per visualizzare le informazioni
Allegati e documenti
Facsimile documenti
- Facsimile elenco documenti tecnici da allegare alla SCIA
- Facsimile di relazione tecnica di un professionista iscritto all’albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, (asseverazione tecnica che sostituisce il parere della C.C.V.L.P.S. ai sensi dell’art. 4 c. 1 lett. c del DLgs n. 222/201
Modulistica
Il procedimento NON è strutturato su STAR, pertanto occorre allegare modulistica cartacea da reperire presso il Comune territorialmente competente:
Altre informazioni utili
- Prevenzione incendi – Procedure da sito web VV.F
Dove andare
Clicca qui per visualizzare le informazioni



